Bonus mobili: anche le spese di trasporto e di montaggio nella detrazione del 50%
Come confermato dalla Legge di Bilancio (legge n. 205/2017), anche per il 2018 si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di ...
Come confermato dalla Legge di Bilancio (legge n. 205/2017), anche per il 2018 si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Rientrano delle spese detraibili anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Lo ha confermato la risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate ad un quesito di un contribuente circa la possibilità di far rientrare nel "bonus mobili" anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. L'Agenzia, richiamando la guida recentemente aggiornata alla nuova Legge di Stabilità, ha confermato la possibilità di portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (leggi news).
Ricordiamo che il bonus mobili prevede una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Gli acquisti agevolati
Passando in rassegna le tipologie di mobili e di
elettrodomestici agevolabili, l’opuscolo evidenzia, anzitutto, che
tali beni devono essere nuovi e destinati ad arredare l’immobile
che si ristruttura.
Tra i mobili, rientrano nell’agevolazione: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,
poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli apparecchi di
illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento
dell’arredo” dell’immobile ristrutturato.
Non sono ammessi, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi,
altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi
elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta
energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore).
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta
energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia
stato ancora previsto l’obbligo. Per l’individuazione dei “grandi
elettrodomestici”, nella circolare n. 7/E del 4 aprile
2017 l’Agenzia ha suggerito di far riferimento
all’Allegato
II del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.
Nell’importo delle spese detraibili possono essere incluse anche
quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Le principali condizioni
La guida mette subito in chiaro che per ottenere il bonus occorre aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola unità immobiliare sia su parti comuni di edifici residenziali. Ma non tutti gli interventi consentono l’accesso al beneficio. Per questo l’opuscolo si preoccupa di elencare tutte le opere per le quali viene riconosciuto. Per esempio, non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell’abitazione o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. È fondamentale, comunque, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Come pagare gli acquisti
Bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito: queste le uniche modalità richieste dalla norma per fruire dell’agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, basta utilizzare un semplice bonifico bancario o postale. Con la circolare n. 7/2016 l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato che non è obbligatorio l’uso del bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
I documenti
Vanno conservati, anzitutto, le fatture, con la specifica della
natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi
acquistati, e le ricevute di pagamento. È equivalente alla fattura
lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, oltre
alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo scontrino non
riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente
fruire del bonus a condizione che vi sia
riconducibilità al contribuente titolare, per esempio, del bancomat
in base alla corrispondenza con i dati della transazione
(negoziante, importo, giorno di acquisto, ora). Il pagamento può
essere documentato con la ricevuta del bonifico o, quando si paga
con carta, attraverso la ricevuta di avvenuta transazione e
documentazione di addebito sul conto corrente.
Inoltre, è bene mettere da parte, per essere eventualmente esibiti
in sede controllo, i documenti dai quali si evince la classe
energetica dell’elettrodomestico acquistato, se previsto l’obbligo
dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti
che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale
obbligo.
Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del
patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla
legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare,
oppure la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale,
indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbligatorio
presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono
previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente
attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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