Bonus pubblicità 2020: Arriva nuovo modello e istruzioni; domande da oggi 1 settembre
L’aggiornamento del prospetto è dovuto ai ritocchi che il decreto “Rilancio” ha apportato alla normativa originaria relativa al credito d’imposta
È stato pubblicato, sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, il nuovo modello, con le relative istruzioni, per presentare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari. L’aggiornamento è stato reso necessario in considerazione delle importanti novità apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017) dall’articolo 186 del decreto “Rilancio.
Novità per l’anno 2020: investimenti agevolabili e misura del credito d’imposta
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai
medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione
(imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella
misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (a
“regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore
incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario,
pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti
sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per
il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno, di
conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli
stessi investimenti (superiore di almeno l'1% rispetto al valore di
quelli effettuati nell’anno precedente).
Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per
l’anno 2020, infatti, l’agevolazione è stata estesa anche agli
investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali
non partecipate dallo Stato.
Limiti e condizioni
L’agevolazione per il 2020 è concessa nel limite di 40 milioni
di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati
sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e nazionali, analogiche o digitali, non
partecipate dallo Stato.
Resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta nei limiti del
regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei.
Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le
norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.
Termini e modalità per la presentazione delle istanze
Alla luce delle novità introdotte, il legislatore ha previsto
una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni
telematiche per l’accesso al credito d’imposta: per l’anno 2020, la
comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Le
comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra
il 1° e il 31 marzo 2020 restano valide e il relativo credito
d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo
allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri. È comunque
possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per
sostituire quella presentata a marzo 2020.
Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare
l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili
nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate,
accessibile con le credenziali Spid, Entratel e
Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.
Dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31 gennaio 2021).
Utilizzo
Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare è “6900”, istituito dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/2019.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili le faq e l’elenco - pdf dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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