Bonus vacanze: Circolare dell’Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti
Lo sconto vale anche per i servizi accessori forniti da un soggetto diverso da quello che lo ha praticato, a condizione che siano indicati nella stessa fattura
Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia
delle entrate fornisce nuovi chiarimenti interpretativi sul
bonus previsto dall’articolo 176 del decreto n. 34/2020, destinato
alla ripartenza del settore turistico.
Le precisazioni toccano gli ambiti soggettivo e oggettivo
dell’agevolazione, i requisiti per ottenerla e la procedura per
accedervi, con indicazioni specifiche per la fruizione, la misura
del credito e le modalità che devono seguire i fornitori dei
servizi turistici per utilizzarlo o cederlo.
Bonus vacanze: chi può usufruirne…
Sul fronte soggettivo, ricordato che i beneficiari dello sconto sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro e quelli del credito d’imposta sono costituiti dalle strutture ricettive turistiche, per i servizi resi in Italia, la circolare chiarisce che per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” (articolo 12 del Tuir).
Utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare
In particolare, il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e il nucleo, perciò, avrà diritto allo sconto una sola volta sulla base della propria composizione indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici: quindi, se nel nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu, necessaria ai fini della predisposizione dell’Isee), sono presenti più persone, a uno solo di loro spetterà l’agevolazione per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.
Utilizzabile presso le imprese turistico ricettive
Il documento di prassi, poi, individua, in modo più preciso, le
strutture presso le quali è possibile utilizzare l’agevolazione.
Queste, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime
fiscale adottato, sono quelle che svolgono effettivamente le
attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico
ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast»,
riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco. A titolo
indicativo e non esaustivo, si tratta di: alberghi,
resort, motel, aparthotel
(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati
per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande),
villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna
(inclusi quelli con attività mista), colonie marine e montane,
affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze,
bed and breakfast, residence, alloggi connessi
alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o
bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.
Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività
alberghiera o agrituristica stagionale.
In ogni caso, la struttura deve dichiarare di essere in possesso
dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per
l’esercizio dell’attività turistico ricettiva attraverso l’apposita
procedura web, disponibile nell’area riservata del sito
dell’Agenzia. Inoltre, la circolare odierna precisa che sono
escluse dal bonus le strutture che svolgono un’attività
alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
…e per cosa
Il bonus deve essere utilizzato in un’unica soluzione,
sottolinea il documento, senza possibilità di frazionamento, e non
può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del
soggiorno. Pertanto, nel caso in cui per la prestazione del
servizio turistico sia emessa una fattura in acconto e una fattura
a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere
utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.
Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle
prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per
servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati
nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, nel caso di
un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da
un primo fornitore, è possibile includere ai fini dell’agevolazione
i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un
secondo fornitore solo se gli stessi sono indicati nell’unica
fattura emessa dal primo fornitore.
Bonus vacanze: i tempi per chiederlo e utilizzarlo
L’agevolazione è utilizzabile per il pagamento di una sola vacanza trascorsa in Italia in una delle strutture ricettive “ammesse”, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, sulla base della norma, il bonus spetta esclusivamente per soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, l’agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo di riferimento - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
E come richiederlo e utilizzarlo
Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve
installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile
da PagoPA Spa. Una volta entrati nell’applicazione, a cui si accede
mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica
(Cie 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31
dicembre 2020 potrà richiedere il
bonus dopo aver verificato di averne
diritto (se ha, cioè, una Dsu - in corso di validità, da cui
risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro). In caso
positivo otterrà un codice univoco e un QR-code, indispensabili per
la fruizione del bonus.
Per espressa previsione di legge, ricorda la circolare, il credito
non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso
l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che
gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti,
diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Pertanto, Il pagamento del soggiorno può essere effettuato
anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o
tour operator.
Utilizzazione del credito da parte delle strutture ricettive
Le strutture ricettive, invece, per utilizzare il credito
d’imposta corrispondente allo sconto concesso al cliente devono
documentare il totale del corrispettivo con “fattura
elettronica o documento commerciale”, i quali devono riportare
il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica
o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono
applicare lo sconto include anche agriturismi e b&b.
Pertanto, per coloro che non sono tenuti a emettere fattura
elettronica è valida anche l’emissione di una fattura, di un
documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta
fiscale, così come previsto dal provvedimento del direttore
dell’Agenzia dello scorso 17 giugno, con le modalità applicative
delle disposizioni introduttive del bonus.
Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 125/2015) possono applicare lo sconto in esame.
In particolare, secondo quanto disposto dal provvedimento
richiamato il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un
credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in
compensazione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma
dell’applicazione dello sconto.
L’operazione va effettuata tramite modello F24 da presentare
esclusivamente online, inserendo il codice tributo
“6915” istituito con la risoluzione n. 33/E del 25
giugno 2020.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo
stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche
parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari,
comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in
un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia.
A tal proposito, la circolare ricorda che il fornitore dei servizi
turistici può cedere il credito d’imposta (ai propri fornitori e
anche a istituti di credito) e il cessionario, a sua volta, può
trasferirlo ovvero utilizzare il credito d'imposta, non
ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il
cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la
stessa piattaforma.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare 03/07/2020, n. 18/EIL NOTIZIOMETRO