Box auto di pertinenza: Detrazione 50% anche senza bonifico bancario/postale
Il contribuente che acquisti un box auto pertinenziale anche senza bonifico bancario/postale può fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, a c...
Il contribuente che acquisti un box auto pertinenziale anche senza bonifico bancario/postale può fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.
Sono queste le condizioni, chiarisce la circolare 43/E del 18 novembre 2016, che consentono al contribuente di non perdere la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio (“bonus ristrutturazioni”) nel caso di acquisto di un box pertinenziale non con bonifico bancario o postale, ma tramite assegni bancari.
L’agevolazione è quella prevista dall’articolo 16-bis
del Tuir, che riconosce uno sconto pari al 36% dei costi
sostenuti, da applicare sull’Irpef lorda, fino a un
massimo di 48mila euro di spesa, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
In realtà, i termini del beneficio, rispetto alla norma ordinaria,
sono stati più volte ampliati; da ultimo, la legge di
stabilità 2016 ha prorogato, per l’anno in corso, l’innalzamento
della percentuale di detrazione fino al 50% e ha
mantenuto, per lo stesso periodo, a 96mila euro il limite
delle spese ammissibili al beneficio.
La documentazione, ricorda infine l’Agenzia, deve essere esibita al Caf o al professionista abilitato che predispone e trasmette la dichiarazione dei redditi o, se richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare 18 novembre 2016, n. 43/EIL NOTIZIOMETRO