Building Information Modeling (BIM): urge avere regole certe, standard e best practice
A pochi giorni dalla chiusura della consultazione pubblica sul decreto e nonostante esistano già delle norme UNI di riferimento (le UNI 11337 di cui le parti...
A pochi giorni dalla chiusura della consultazione pubblica sul decreto e nonostante esistano già delle norme UNI di riferimento (le UNI 11337 di cui le parti 1, 4, 5 e 6 sono state aggiornate nel 2017), il Building Information Modeling (BIM) non solo stenta a decollare ma sono molti casi in cui non se ne conosce neanche il significato.
Metodologia, requisito di partecipazione, software...le definizioni sono le più disparate e ciò che turba è che ad avere le idee più confuse non sono solo i partecipanti alle gare ma soprattutto le Stazioni Appaltanti che dovrebbero non solo prevedere il BIM all'interno dei bandi ma anche essere capaci di valutare le offerte. Non a caso è recente una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in cui si è discusso del “formato BIM” come se questo si riferisse alle caratteristiche bidimensionali o tridimensionali del progetto (leggi news)
Ad avvalorare queste considerazioni è arrivata l'analisi condotta dall'OICE su 37 bandi di gara con richiesta di progettazione in BIM, usciti dal primo gennaio 2016 al 31 maggio 2017, con le relative schede (in allegato).
L'analisi condotta ha evidenziato alcune criticità tra le quali quelle di seguito riportate.
Disomogeneità e insufficiente definizione dei contenuti sottesi al termine BIM
L'analisi condotta dall'OICE ha evidenziato un'estrema disomogeneità delle richieste formulate dalla committenza pubblica. Il termine BIM è utilizzato con significati diversi anche nello stesso bando e in nessun caso se ne precisano i contenuti sottesi. Secondo l'OICE "Appare evidente che se da un lato le stazioni appaltanti avvertono l’esigenza di utilizzare le metodologie BIM dall’altro lato, in assenza di riferimenti a regole certe, o almeno a standard, o a best practice consolidate a livello internazionale, finiscono per generare richieste non definite nei contenuti".
Le principali criticità deriverebbero dall'assenza di un quadro preciso cui fare riferimento che ha penalizzato, finora, l’intero settore delle costruzioni, dell’ingegneria e dell’architettura in termini di:
- formazione degli addetti;
- accertamento di esperienze e di competenze (anche in sede di affidamenti pubblici);
- della creazione di attitudini verso modalità più strutturate di collaborazione.
In alcuni bandi sono evocati dei capitolati informativi senza specificare i criteri di riferimento per la loro redazione, in molti casi sono del tutto assenti. Manca il concetto di fruibilità delle informazioni nei processi decisionali di committenza, come ormai consolidato nei principi chiave dell’information management e come anche ribadito dalla recente sentenza TAR Lombardia del 29 maggio 2017, n. 1210 (vedi analisi e commenti al punto 3).
Analisi procedurale
L'analisi dell'OICE è stata condotta sulle singole gare, sul materiale accessibile e gli elementi indicati nelle singole schede, ovvero:
- data di pubblicazione e di scadenza del bando;
- stazione appaltante;
- oggetto dell’intervento e tipologia di procedura;
- importo delle opere;
- valore della progettazione (quando indicato);
- modalità di riferimento al BIM nell’atto di gara.
In quest’ultimo caso gli atti di gara sono stati classificati nel modo seguente:
- BIM come requisito di ammissione: la stazione appaltante chiede al concorrente di dimostrare di avere già, in passato, “lavorato in BIM”; nella sostanza il BIM è un requisito di accesso alla gara;
- BIM come elemento premiale oggetto di valutazione in offerta: nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), all’interno della valutazione della parte tecnico-metodologica dell’offerta, viene assegnato un punteggio (generalmente non oltre 10 punti) per chi si impegna a produrre il progetto secondo metodologie di modellazione riferibili al BIM;
- generica richiesta di progettazione in BIM: dagli atti di gara si ricava soltanto una richiesta al concorrente di sviluppare il progetto in BIM, senza che ciò sia oggetto di apprezzamento in sede di valutazione dell’offerta.
Nel dettaglio, sono stati rilevati bandi per concorso di progettazione con richiesta di sviluppo della progettazione in BIM, di cui uno chiedeva che il progetto di fattibilità tecnico-economica fosse presentato in sede di concorso, con modellazione BIM e “rappresentazione multimediale”.
Su 37 procedure esaminate, in 20 casi le amministrazioni hanno deciso di considerare il BIM come un fattore di valutazione nell’ambito della metodologia offerta dal concorrente nell’offerta tecnica. In questi 20 casi, l’utilizzo di piattaforme BIM è stato premiato con l’attribuzione di un punteggio variabile da 4 a 10 punti, con un caso in cui sono stati previsti 16 punti e in un altro 30 punti. In 7 casi il BIM è stato invece considerato come un requisito di ammissione alla gara; le amministrazioni hanno chiesto una conoscenza o una pregressa esperienza, a volte anche quantificata come arco temporale (3 o 5 anni). In un caso è stato anche fatto riferimento alla formazione professionale dei componenti lo staff di progettazione: è stato cioè richiesto, come elemento di capacità tecnica del personale, che almeno uno dei componenti l’organico medio annuo abbia frequentato un corso “da BIM Manager”.
Aspetti giuridici
"Dal punto di vista giuridico - viene riportato nell'analisi dell'OICE - si potrebbe discutere a lungo, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia di definizione dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, se le richieste contenute nei bandi di gara siano o meno legittime, in base ai principi di logicità, ragionevolezza e appropriatezza rispetto all’oggetto della gara".
"I dubbi - continua l'OICE - non sono pochi, anche in ragione dell’assenza di un quadro delle regole che, come è noto, è rimesso al decreto ministeriale posto in consultazione pubblica in questi giorni; l’assenza di riferimenti nelle linee guida ANAC e nel codice dei contratti pubblici non sembrano dare certezze assolute rispetto alla legittimità delle richieste contenute nei bandi esaminati e ciò anche sotto il profilo di una possibile restrizione della concorrenza".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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