CANTIERI SOSPESI E REGISTRI DOPPI
Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso l...
Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di
conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale
ispettivo che opera presso le direzioni del lavoro e, pertanto,
gli ispettori potranno, discrezionalmente, sospendere
l’attività dei cantieri in presenza di rilevanti violazioni
normative nei seguenti due casi:
Il citato registro deve essere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dove si svolgono i lavori e deve essere tenuto sul luogo del lavoro per essere esibito al personale ispettivo in caso di controlli.
Il registro di cantiere, di fatto non è altro che un inutile duplicato del libro paga e matricola previsto dall’articolo 20/a del DPR n. 1124/1965.
Per altro le sanzioni amministrative previste sono diverse ed, infatti, per le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 20/a del DPR n. 1124/1965 (libro paga e matricola), la sanzione amministrativa va da 25 a 154 euro mentre quella per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 36-bis della legge n. 248/2006 (registro di cantiere) , la sanzione amministrativa va da 50 a 300 euro.
E cosa succederà se ci saranno discordanze tra il registro di cantiere ed il libro paga e matricola?
E se un datore di lavoro ha in regola il libro paga e matricola ma non avrà compilato il Registro di cantiere sarà passibile, lo stesso, della sanzione amministrativa?
Attendiamo delucidazioni in merito.
- accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in cantiere;
- accertamento di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il citato registro deve essere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dove si svolgono i lavori e deve essere tenuto sul luogo del lavoro per essere esibito al personale ispettivo in caso di controlli.
Il registro di cantiere, di fatto non è altro che un inutile duplicato del libro paga e matricola previsto dall’articolo 20/a del DPR n. 1124/1965.
Per altro le sanzioni amministrative previste sono diverse ed, infatti, per le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 20/a del DPR n. 1124/1965 (libro paga e matricola), la sanzione amministrativa va da 25 a 154 euro mentre quella per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 36-bis della legge n. 248/2006 (registro di cantiere) , la sanzione amministrativa va da 50 a 300 euro.
E cosa succederà se ci saranno discordanze tra il registro di cantiere ed il libro paga e matricola?
E se un datore di lavoro ha in regola il libro paga e matricola ma non avrà compilato il Registro di cantiere sarà passibile, lo stesso, della sanzione amministrativa?
Attendiamo delucidazioni in merito.
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