CASI IN CUI E’ APPLICABILE L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52/E del 18 febbraio scorso interviene con alcuni chiarimenti relativi all’aliquota IVA cui occorre assoggettar...

25/02/2008
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52/E del 18 febbraio scorso interviene con alcuni chiarimenti relativi all’aliquota IVA cui occorre assoggettare i servizi di progettazione relativi alla realizzazione di un’opera per la quale è applicabile un’aliquota IVA agevolata.
In base al combinato disposto delle disposizioni contenute ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” sono soggette alla aliquota Iva del 10 per cento.

Con riferimento particolare ai servizi di progettazione relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, l’Agenzia rileva che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione.
Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell’applicazione della minore aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’aliquota del 20 per cento.
Tuttavia, si evidenzia come nella risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168 è stato chiarito che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria.

In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che se la realizzazione delle attività di progettazione avviene non nell’ambito dello stesso contratto di appalto relativo alla realizzazione dell’opera medesima, bensì mediante l’affidamento tramite specifici contratti di appalto, ciascuno dei quali avente ad oggetto l’effettuazione dei medesimi servizi in via separata ad opera di diverse imprese terze, le stesse non risultino in possesso delle caratteristiche necessarie per rientrare nell’ambito di applicazione dell’aliquota del 10 per cento, ai sensi dei sopra citati nn. 127-quinquies) e 127-septies), ma sono da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20 per cento.

A cura di Paolo Oreto
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