CERTIFICATO DI ESECUZIONE E DICHIARAZIONE DI BUON ESITO
Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, lo scorso 1 dicembre ha depositato la determinazione n. 6 ...
Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, lo scorso 1 dicembre
ha depositato la determinazione n. 6 dell’8 ottobre 2008
recante “Dichiarazione di buon esito contenuta nel certificato di
esecuzione dei lavori (art.22, comma 7, del D.P.R. n.34/2000)”.
L’Autorità, in riferimento alle problematiche inerenti la dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 22, comma 7 del dPR 34/2000, con la determinazione in argomento, ha ritenuto che:
Risulta, quindi, chiara l'indispensabilità dell'espressa dichiarazione di “buon esito”, che deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinché tali documenti siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento dell'attestato di qualificazione.
L’Autorità, nella determinazione in argomento, chiarisce, anche il significato della dichiarazione di regolarità e “buon esito” che deve corredare tutti i certificati di esecuzione dei lavori.
Con la determinazione n.6 del 3 aprile 2002, dopo aver ribadito che “i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000) relativo al possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione ai lavori in corso di esecuzione oppure ultimati, anche se non ancora collaudati”, è stato chiarito che “l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)”.
Con la successiva determinazione n. 29 del 6 novembre 2002 è stato affrontato il problema del rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali fosse sopravvenuta una rescissione contrattuale, ferma restando la conseguente possibilità di accreditare i soli importi liquidati all'impresa e da essa regolarmente fatturati ed è stato precisato che “per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciali i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione”.
Nella determinazione viene, anche, precisato che il diniego al rilascio del certificato di esecuzione dei lavori o della sola dichiarazione conclusiva sulla regolarità ed il “buon esito” dei lavori stessi – opposto dalla stazione appaltante alla richiesta dell'impresa esecutrice - risulta certamente ammissibile quando il relativo procedimento abbia evidenziato, per documentata responsabilità dell'appaltatore, il venir meno del rapporto di leale collaborazione con il committente che abbia causato un grave pregiudizio nell'espletamento dell'opera a farsi.
Ma l’Autorità precisa, anche, che la stazione appaltante se oppone un siffatto diniego in assenza di sufficienti ed oggettivi elementi che dimostrino correttezza e logica della scelta operata, sarà esposta ad azioni giudiziarie promosse dall'impresa esecutrice e - in caso di soccombenza - potrà essere chiamata a rispondere del danno.
L’Autorità, in riferimento alle problematiche inerenti la dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 22, comma 7 del dPR 34/2000, con la determinazione in argomento, ha ritenuto che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito" costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R.n.34/2000, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25.
Risulta, quindi, chiara l'indispensabilità dell'espressa dichiarazione di “buon esito”, che deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinché tali documenti siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento dell'attestato di qualificazione.
L’Autorità, nella determinazione in argomento, chiarisce, anche il significato della dichiarazione di regolarità e “buon esito” che deve corredare tutti i certificati di esecuzione dei lavori.
Con la determinazione n.6 del 3 aprile 2002, dopo aver ribadito che “i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000) relativo al possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione ai lavori in corso di esecuzione oppure ultimati, anche se non ancora collaudati”, è stato chiarito che “l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)”.
Con la successiva determinazione n. 29 del 6 novembre 2002 è stato affrontato il problema del rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali fosse sopravvenuta una rescissione contrattuale, ferma restando la conseguente possibilità di accreditare i soli importi liquidati all'impresa e da essa regolarmente fatturati ed è stato precisato che “per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciali i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione”.
Nella determinazione viene, anche, precisato che il diniego al rilascio del certificato di esecuzione dei lavori o della sola dichiarazione conclusiva sulla regolarità ed il “buon esito” dei lavori stessi – opposto dalla stazione appaltante alla richiesta dell'impresa esecutrice - risulta certamente ammissibile quando il relativo procedimento abbia evidenziato, per documentata responsabilità dell'appaltatore, il venir meno del rapporto di leale collaborazione con il committente che abbia causato un grave pregiudizio nell'espletamento dell'opera a farsi.
Ma l’Autorità precisa, anche, che la stazione appaltante se oppone un siffatto diniego in assenza di sufficienti ed oggettivi elementi che dimostrino correttezza e logica della scelta operata, sarà esposta ad azioni giudiziarie promosse dall'impresa esecutrice e - in caso di soccombenza - potrà essere chiamata a rispondere del danno.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Link Correlati
Focus AutoritàIL NOTIZIOMETRO