CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ATTESTATO SI, ATTESTATO NO

L'abrogazione del regime sanzionatorio relativo all'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita (abrogazione prev...

21/07/2009
L'abrogazione del regime sanzionatorio relativo all'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita (abrogazione prevista dalla legge 133/2008 che ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005) ha portato non poche perplessità che, nonostante il recente comunicato del Consiglio Nazionale del Notariato, nessuno è riuscito a chiarire completamente.

Mentre risulta essere chiaro che per le nuove costruzioni l'obbligo di allegare è l'attestato di certificazione energetica (ACE) è in capo al costruttore (in mancanza non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l'agibilità), per gli edifici di vecchia costruzione non risulta essere ancora evidente se e quando allegare l'ACE.

In una recente nota (16 giugno 2009), il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che nel caso di edifici di vecchia costruzione, l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (dall'entrata in vigore delle linee guida nazionali è sostituito dall'Attestato di Certificazione Energetica), pur essendo previsto in capo al venditore, può essere assunto a proprio carico dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile.

L'obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica non deve, dunque, obbligatoriamente avvenire nell'atto notarile, ma acquirente e venditore potranno disciplinare le modalità di dotazione e la consegna dell'attestato all'interno dell'atto stesso.

Le linee guida nazionali hanno, inoltre, stabilito che la certificazione energetica va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del DPR di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005. La domanda nasce, dunque, spontanea: nelle regioni che non hanno ancora legiferato in tema di certificazione energetica e che sono sottoposte al regime delle linee guida nazionali, sin quando non sarà varato il terzo dei decreti attuativi del dlgs 192/2005 riguardante appunto i soggetti certificatori, a chi dovrà essere richiesta la certificazione energetica?

Come indicato dallo stesso Consiglio Nazionale del Notariato di seguito le Regioni che hanno legiferato in materia energetica:
Emilia Romagna: Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730). Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47. Inoltre, Con Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 sono state approvate disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.

Friuli-Venezia Giulia: L.R. 23-2-2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.

Lazio: L.R. 27-5-2008 n. 6, Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia. Pubblicata nel B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21, che prevede all'art. 9 una Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia, che ricomprende anche i dati dell'AQE.

Liguria: L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima. In vigore dal 21 giugno 2007, parzialmente modificata da l. reg.6 giungo 2008, n. 14, cui si aggiunge anche il Reg. 8 novembre 2007, n. 6 (Pubblicato nel B.U. Liguria 28 novembre 2007, n. 19, parte prima), Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22: (Norme in materia di energia), in vigore dal 13 dicembre 2007. Sulla L.R. 22/2007 è intervenuta la L.R. 24 novembre 2008, n. 42. Il regolamento 6/2007 è stato sostituito dal Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 n. 1 (pubblicato nel B.U. Liguria del 4 febbraio 2009 n. 2), di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22.

Lombardia: Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 in tema di efficienza energetica nell'edilizia, approvata dalla Giunta Regionale Lombarda nell'ultima seduta prima della pausa natalizia: in tale delibera vengono aggiornate le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 5773/2007.

Piemonte: L.R. 28 maggio 2007, n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22.

Puglia: L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l'abitare sostenibile. Pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93, che all'art. 9 prevede una Certificazione di sostenibilità degli edifici. Inoltre, va tenuto in considerazione anche Reg. 27 settembre 2007, n. 24 (Pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138), Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.

Valle d'Aosta: Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. (B.U. 8 luglio 2008, n. 28).

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