CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: DALL'ANCE IMPORTANTI INDICAZIONI SULLE LINEE GUIDA NAZIONALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 il Decreto 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali sulla certificazione ener...

16/07/2009
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 il Decreto 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, che entrerà in vigore il prossimo 25 luglio.

Si tratta di uno degli attesi decreti di attuazione del D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia. Solo pochi giorni fa è stato pubblicato il DPR 59/2009 che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, ed è atteso a breve il DPR che fissa i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.

È bene precisare che, per quanto riguarda i Soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa del DPR di cui sopra, il D.lgs 115/2008, in via transitoria, all’allegato III, ne fissa i requisiti di competenza ed indipendenza (1).

Il decreto, oltre a definire gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la qualità energetica degli immobili, definisce gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione che, però, si dovranno integrare alla normativa nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.

Pertanto, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perderanno la loro efficacia nel momento in cui entreranno in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.

Tutte le Regioni e le Province autonome che hanno già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, devono comunque assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.

A tal fine gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica, validi anche per i sistemi regionali, sono i seguenti:
  • i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, le classi prestazionali. Tali elementi consentiranno agli utenti di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più efficaci ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico degli utenti, tenuto conto delle norme di riferimento;
  • i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica;
  • la validità temporale massima dell’attestato;
  • le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, purché di entità significativa.
La validità temporale massima dell’attestato di certificazione energetica, fissata in dieci anni, non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione, ad oggi non ancora completamente disciplinati.

La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tal fine, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del DPR 412/93, devono essere allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.

L’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica è previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, sia edilizia che impiantistica, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei seguenti casi:
  • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
  • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
  • ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
  • facoltativo in tutti gli altri casi.
Tra i principali contenuti che le Linee guida definiscono, si segnalano:
  • Prestazione energetica degli edifici;
  • La metodologia di classificazione degli edifici;
  • Metodi di calcolo;
  • Rappresentazione grafica delle prestazioni e modello di attestato energetico;
  • Autodichiarazione del proprietario e categorie di edifici interessate;
  • Classificazione energetica per singoli appartamenti.
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ai fini della certificazione energetica, nella fase di avvio, la determinazione dell’indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda sanitaria.

Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell’involucro. Con successivi provvedimenti la certificazione verrà estesa anche alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti.

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Le Linee guida considerano due differenti metodologie:
  • Metodo calcolato di progetto, di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e quelli completamente ristrutturati;
  • Metodo di calcolo da rilievo o standard, di riferimento per gli edifici esistenti, che prevede tre diverse modalità di approccio.
METODI DI CALCOLO
Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici vengono stabiliti specifici riferimenti tecnici:
  • norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto,
  • le norme UNI TS 11300, il programma DOCET di ENEA/CNR ed il metodo semplificato riportato all’Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo da rilievo o standard
  • per la parte estiva, la valutazione qualitativa può essere effettuata valutando il fabbisogno di energia termica mediante la UNI TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell’involucro legate a fattori di attenuazione e dallo sfasamento del flusso termico.
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRESTAZIONI
L’attestato di certificazione energetica (vedi Allegato 6 al decreto) deve contenere l’informazione sintetica in termine di classe energetica globale definita secondo le modalità riportate nell’Allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le classi in base alla situazione climatica del luogo dove l’edificio è realizzato ed al suo rapporto di forma (S/V) parametrandoli ai valori limite definiti dal D.lgs 192/05 a far data dal gennaio 2010.

Per l’acqua calda sanitaria invece la classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all’uso di fonti rinnovabili.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO E CATEGORIE DI EDIFICI INTERESSATI
Per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, l’attestato di certificazione energetica può essere sostituito da una autodichiarazione del proprietario dell’edificio in cui si afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro quindici giorni dalla data del rilascio.

Le categorie di edifici interessate, sono le seguenti:
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
  • abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
  • abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
  • edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico

Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici

Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
  • quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
  • quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
  • quali bar, ristoranti, sale da ballo
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni

Edifici adibiti ad attività sportive:
  • piscine, saune e assimilabili
  • palestre e assimilabili
  • servizi di supporto alle attività sportive
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Va inoltre osservato che:
  • nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  • nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA PER SINGOLI APPARTAMENTI
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia centralizzato o individuale, con casi specifici in funzione della tipologia di impianto termico e della presenza o meno della regolazione e contabilizzazione del calore.

Con successiva nota informativa verranno affrontate nel dettaglio le varie situazioni e le relative procedure di certificazione energetica da utilizzare.

(1) Estratto dell’Allegato III al D.lgs 115/2008:
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
  1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
  2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
  3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
    • nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
    • nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
  4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
  5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Fonte: ANCE
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