CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DETRAZIONI FISCALI DEL 55 PER CENTO
Lo scorso 25 luglio sono entrate in vigore le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto interministeriale (Sv...
Lo scorso 25 luglio sono entrate in vigore le Linee Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici
ai sensi del decreto interministeriale (Sviluppo
economico-Ambiente-Infrastrutture) 26 giugno 2009, che fissa a
livello nazionale i parametri per i servizi di
certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva
2002/91/CE e fa seguito al Decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59, entrambi attuativi del Dlgs 192/2005.
Le disposizioni previste dalle Linee Guida si applicano alle regioni e alle province autonome che alla data della pubblicazione del dm 26/06/2009 non abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE con leggi regionali e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Le Regioni e le province autonome che hanno già legiferato devono, comunque, adottare delle misure volte ad un graduale riavvicinamento agli strumenti previsti dalle linee guida nazionali, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell’Allegato A al DM 26/06/2009.
Nello specifico, dalla pubblicazione delle linee guida nazionali l’attestato di qualificazione energetica viene sostituito dall’attestato di certificazione energetica. Ma la domanda nasce spontanea:
Considerato che per accedere alla detrazione d’imposta del 55%, prevista per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico, era necessario l’attestato di qualificazione energetica, con il varo delle linee guida, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
La risposta dell’Enea non si è fatta attendere: in maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, per accedere alla detrazione del 55% è necessario unicamente l’attestato di qualificazione energetica che dovrà essere trasmesso all’ENEA attraverso l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo:
http://finanziaria2009.acs.enea.it
Per avere maggiori informazioni in merito alla Certificazione Energetica degli edifici accedi al Focus Certificazione Energetica
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Per avere maggiori informazioni in merito alle Detrazioni fiscali del 55% accedi al Focus Detrazione 55%
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Le disposizioni previste dalle Linee Guida si applicano alle regioni e alle province autonome che alla data della pubblicazione del dm 26/06/2009 non abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE con leggi regionali e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Le Regioni e le province autonome che hanno già legiferato devono, comunque, adottare delle misure volte ad un graduale riavvicinamento agli strumenti previsti dalle linee guida nazionali, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell’Allegato A al DM 26/06/2009.
Nello specifico, dalla pubblicazione delle linee guida nazionali l’attestato di qualificazione energetica viene sostituito dall’attestato di certificazione energetica. Ma la domanda nasce spontanea:
Considerato che per accedere alla detrazione d’imposta del 55%, prevista per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico, era necessario l’attestato di qualificazione energetica, con il varo delle linee guida, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
La risposta dell’Enea non si è fatta attendere: in maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, per accedere alla detrazione del 55% è necessario unicamente l’attestato di qualificazione energetica che dovrà essere trasmesso all’ENEA attraverso l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo:
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A cura di Ilenia
Cicirello
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