CERTIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGATORIA PER COMPRAVENDITE DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI DA LUGLIO

All’indomani della pubblicazione del primo decreto attuativo del dlgs 192/2005 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), d...

16/06/2009
All’indomani della pubblicazione del primo decreto attuativo del dlgs 192/2005 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e nelle more della pubblicazione del decreto statale per i requisiti professionali e di quello per le classi energetiche, cresce l’attesa dei professionisti ma anche dei privati proprietari di immobili, che dall’1 luglio dovranno allegare la certificazione energetica alle compravendite di singole unità immobiliari.

Ricordiamo che dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell’art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005, ovvero:
Comma 3 art. 6:
Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

Comma 4 art. 6:
Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

Comma 8 art. 15:
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

Comma 9 art. 15:
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

L'obbligo di produrre la certificazione energetica resta e a partire dall’1 luglio 2009 sarà applicato anche per le singole unità immobiliari, quello che manca, però, è una normativa che ne disciplini modalità e sanzioni a livello nazionale. Nel frattempo, si attente il secondo dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 ed, in particolare, la norma che disciplinerà la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare il compito di redigere la certificazione energetica e l’ispezione degli impianti.

In questo caso, presa coscienza delle diverse complessità a livello regionale, varrà la clausola di cedevolezza in base alla quale la norma statale è applicabile solo in quelle Regioni che non hanno ancora legiferato e, comunque, fino a che non arriverà la norma regionale.

Ricordiamo che sul problema della certificazione energetica e sull’abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005, è intervenuto il Consiglio nazionale del Notariato che ha affermato che, nonostante la legge 133/2008, l’obbligo di allegare l’attestazione o la certificazione energetica degli edifici ai contratti di compravendita continuerà a sussistere in quelle regioni che, in attesa delle linee guida nazionali, avevano imposto con leggi regionali tale obbligo (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Province autonome di Trento e Bolzano), mentre tale obbligo non sussisterà più in quelle regioni che non hanno ancora legiferato.

Ricordiamo, inoltre, che sempre secondo il Consiglio del Notariato, mentre l’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 non comporta problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 dello stesso atto, non accompagnata dalla previsione di altra disposizione volta a trasporre nell’ordinamento interno gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell’art. 7 della direttiva 2002/91/CE, crea indubbiamente un “vuoto normativo” che contrasta con l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’ordinamento comunitario, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo dal proprietario a disposizione del futuro acquirente o locatario.

Alla luce della nuova formulazione del Dlgs n. 192/2005 deve ritenersi che la consegna della certificazione energetica potrebbe non essere contestuale al rogito, ma eventualmente precederlo o seguirlo: in queste ipotesi diventa centrale l’intervento del notaio, non solo in funzione informativa ma anche quale soggetto in grado di costruire un’adeguata regolamentazione contrattuale in ordine alla consegna del certificato.

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