CESSIONE DEI CREDITI
La Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta, recentemente, sul problema relativo al blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti de...
La Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta,
recentemente, sul problema relativo al blocco dei pagamenti
della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, con
la Circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 recante “Decreto
Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1073, n. 602, recante disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” -
Nuovi chiarimenti”.
La circolare, tra l’altro, contiene alcuni chiarimenti integrativi in materia di cesione del credito.
Nella circolare stessa viene precisato che in caso di cessione del credito – effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d’impresa – la verifica prevista dall’articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l’Amministrazione rimanga estranea nel rapporto tra cedente e cessionario.
Diversamente, nel caso in cui ci sia stata l’espressa accettazione della cessione del credito da parte dell’Amministrazione debitrice, l’impresa resta definitivamente libera da ogni ulteriore verifica sulla propria morosità ed all’atto dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione il controllo sarà effettuato solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha acquistato il credito dall’impresa cedente.
Nella circolare della Ragioneria vengono fornite, tra l’altro, ulteriori indicazioni in tema di:
La circolare, tra l’altro, contiene alcuni chiarimenti integrativi in materia di cesione del credito.
Nella circolare stessa viene precisato che in caso di cessione del credito – effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d’impresa – la verifica prevista dall’articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l’Amministrazione rimanga estranea nel rapporto tra cedente e cessionario.
Diversamente, nel caso in cui ci sia stata l’espressa accettazione della cessione del credito da parte dell’Amministrazione debitrice, l’impresa resta definitivamente libera da ogni ulteriore verifica sulla propria morosità ed all’atto dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione il controllo sarà effettuato solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha acquistato il credito dall’impresa cedente.
Nella circolare della Ragioneria vengono fornite, tra l’altro, ulteriori indicazioni in tema di:
- pagamenti a favore di raggruppamenti di imprese;
- pagamento contestuale di più fatture;
- aspetti procedurali legati alle verifiche ed esclusione dalla verifica per i contratti di leasing della p.a..
A cura di Paolo
Oreto
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