CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VANTATI DAI SOGGETTI PRIVATI NEI CONFRONTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di una richiesta di parere dell'Ance, ha fornito, in data 16 settembre 2009, chiarimenti circa l'ambito...

25/09/2009
Il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di una richiesta di parere dell'Ance, ha fornito, in data 16 settembre 2009, chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, relativo alla cessione pro soluto dei crediti vantati dai soggetti privati nei confronti di regioni ed enti locali.

In particolare sono stati formulati due quesiti, volti a comprendere se:
  1. la norma citata trovi applicazione anche con riguardo agli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di lavori;
  2. la disposizione trovi applicazione, oltre che ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, anche a quelli maturati nei riguardi delle aziende che svolgono attività strumentali alle regioni stesse (es. ASL, Enti di Bonifica,...).
La norma richiamata prevede, limitatamente all'anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, certificare la liquidità e l'esigibilità del credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

Il dubbio sull'applicazione della misura agli appalti di lavori nasce dal fatto che la norma individua genericamente l'ambito di applicazione nelle "somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti" e che il decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009 non prevede nel titolo la parola appalti, sembrando così escludere indebitamente - in quanto non in linea con la normativa primaria - gli appalti di lavori.

Il Ministero dell'economia, acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha confermato l'interpretazione data fin dall'inizio dall'Ance, evidenziando che " non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori".

In merito al secondo quesito il Ministero ha, invece, escluso qualsiasi interpretazione estensiva osservando che la norma individua espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare certificazioni.
In allegato è disponibile il testo della risposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fonte: ANCE
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