CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1e del 9 gennaio scorso recante “Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legg...
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1e del 9 gennaio scorso
recante “Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi
chiarimenti” fornisce i primi chiarimenti in merito alle
disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 2
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, c.d. "collegato" alla manovra finanziaria
2007 (di seguito decreto), con il proposito di illustrarne il
contenuto complessivo e favorirne la corretta applicazione da parte
degli uffici.
Con la circolare, suddivisa in 17 capitoli, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare su:
L'articolo 110, comma 10, del TUIR stabilisce l’indeducibilità delle “spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea ed aventi regimi fiscali privilegiati”.
Il successivo comma 11 dell’articolo 110 del TUIR prevede la possibilità di disapplicare la citata disposizione antielusiva, qualora il contribuente dimostri che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.
A seguito della novella legislativa, pertanto, anche le spese relative alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi o territori black list non potranno essere dedotte dal contribuente, a meno che questi fornisca all’Agenzia delle entrate la prova di cui al comma 11, anche ricorrendo - in via preventiva - alla procedura di interpello prevista dall’articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Ammortamento di terreni
In riferimento al problema dell’ammortamento dei terreni, nella circolare vengono trattati:
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, prevede in modo speculare l'indeducibilita' della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree.
Cessioni a titolo oneroso di immobili
L’art. 2, comma 21, del decreto ha modificato la norma contenuta nell’art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), in tema di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili.
In base al predetto comma 496, nella formulazione vigente prima della modifica, "in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, . sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,5 per cento".
La norma introdotta dall’articolo in commento ha disposto l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,50 al 20 per cento, che si applica per le cessioni effettuate a partire dal 3 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.
Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli
Per quato concerne il problema legato alla riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli l'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto ha modificato la disciplina della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o professioni.
Detto intervento si è reso necessario per compensare gli effetti negativi sulla finanza pubblica che deriveranno dall'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-228/05, in materia di detrazione dell'Iva sui mezzi di trasporto. A questo riguardo, l’articolo 2, comma 72, del decreto, stabilisce che le nuove misure che limitano la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli potranno essere modificate “.tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, le modifiche introdotte dal decreto hanno interessato l’art. 164 del Tuir ed in particolare:
Con la circolare, suddivisa in 17 capitoli, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare su:
- prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli Stati a fiscalità privilegiata (Art. 1, comma 6);
- ammortamento di terreni (art. 2, comma 18);
- cessioni a titolo oneroso di immobili (art. 2, comma 21);
- riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli (art. 2, commi 71 e 72).
L'articolo 110, comma 10, del TUIR stabilisce l’indeducibilità delle “spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea ed aventi regimi fiscali privilegiati”.
Il successivo comma 11 dell’articolo 110 del TUIR prevede la possibilità di disapplicare la citata disposizione antielusiva, qualora il contribuente dimostri che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.
A seguito della novella legislativa, pertanto, anche le spese relative alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi o territori black list non potranno essere dedotte dal contribuente, a meno che questi fornisca all’Agenzia delle entrate la prova di cui al comma 11, anche ricorrendo - in via preventiva - alla procedura di interpello prevista dall’articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Ammortamento di terreni
In riferimento al problema dell’ammortamento dei terreni, nella circolare vengono trattati:
- l’ambito di applicazione;
- l’ammortamento degli immobili acquisiti in proprietà;
- l’acquisto dell'area e successiva costruzione dell'immobile;
- i costi incrementativi, rivalutazioni ed imputazione del fondo di ammortamento;
- l’ammortamento degli immobili acquisiti in leasing;
- gli acconti IRES e IRAP.
- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
- il valore ottenuto applicando il 20 per cento o - per i fabbricati industriali - il 30 per cento al costo di acquisto complessivo dell’immobile, comprensivo del valore dell’area.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, prevede in modo speculare l'indeducibilita' della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree.
Cessioni a titolo oneroso di immobili
L’art. 2, comma 21, del decreto ha modificato la norma contenuta nell’art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), in tema di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili.
In base al predetto comma 496, nella formulazione vigente prima della modifica, "in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, . sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,5 per cento".
La norma introdotta dall’articolo in commento ha disposto l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,50 al 20 per cento, che si applica per le cessioni effettuate a partire dal 3 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.
Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli
Per quato concerne il problema legato alla riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli l'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto ha modificato la disciplina della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o professioni.
Detto intervento si è reso necessario per compensare gli effetti negativi sulla finanza pubblica che deriveranno dall'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-228/05, in materia di detrazione dell'Iva sui mezzi di trasporto. A questo riguardo, l’articolo 2, comma 72, del decreto, stabilisce che le nuove misure che limitano la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli potranno essere modificate “.tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, le modifiche introdotte dal decreto hanno interessato l’art. 164 del Tuir ed in particolare:
- il regime dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (comma 71, lett. b), n. 2) e n. 4));
- il regime dei veicoli non strumentali all’attività propria dell’impresa (comma 71, lett. b), n. 3));
- il regime dei veicoli utilizzati nell’esercizio di arti o professioni (comma 71, lett. b), n. 3), ultima parte).
A cura di Paolo
Oreto
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