CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RIVALUTAZIONE
Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla rivalutazione dei beni immobili d'impresa
La rivalutazione dei beni immobili d'impresa,
introdotta dall'art.15, commi 16-23 del D.L. 185/2008, convertito
con modificazioni in Legge 2/2009 può assumere anche valenza
esclusivamente civilistica, senza alcun obbligo di versamento
dell'imposta sostitutiva.
Inoltre, tra i soggetti ammessi al beneficio sono incluse anche le
imprese individuali e le società di persone in contabilità
semplificata.
Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare
Ministeriale n. 8/E del 13 marzo 2009, con la quale trovano
conferma ufficiale le precisazioni interpretative fornite
dall'Amministrazione finanziaria in occasione dei recenti incontri
con la stampa specializzata.
Come noto, il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 - cd.
Decreto anticrisi -, convertito nella Legge 2/2009 e
modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 5/2009, dispone, all'art.
15 commi 16-23, la riapertura dei termini per la rivalutazione dei
beni d'impresa, già prevista dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342,
ed oggetto di successive proroghe e riaperture, da ultimo,
dall'art.1, commi 469-476, della Legge 266/2005 (Finanziaria
2006).
- Soggetti ammessi
- Beni rivalutabili e condizioni di applicabilità
- Effetti della rivalutazione
- Effetti fiscali: imposta e decorrenza
- Aspetti contabili: il saldo attivo
- Affrancamento del saldo attivo
1. Soggetti ammessi Il D.L. 185/2008 all'art. 15, comma
16, enuncia i soggetti ammessi a fruire della rivalutazione,
rientranti nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
In particolare si tratta di:
- Società per azioni e in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperative e società di mutua assicurazione;
- Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Sono altresì ammessi, ai sensi dell'art. 15, comma 16, del D.L.
185/2008, le società in nome collettivo e le società in accomandita
semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio.
Tra i soggetti ammessi al beneficio, la C.M. 8/E/2009 conferma
la possibilità di rivalutare i beni anche alle imprese individuali
e alle società di persone in contabilità semplificata, come già
espressamente previsto all'art. 15 della Legge 342/2000 (richiamato
dall'art. 15, comma 23, del D.L. 185/2008)
Diversamente, risultano esclusi i soggetti che determinano il
reddito su base forfetaria e le società semplici e gli enti ad esse
equiparate.
2. Beni rivalutabili e condizioni di applicabilità
Come enunciato nell'art. 15, comma 16, D.L. 185/2008, la
rivalutazione è concessa per i beni immobili dell'impresa
risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e va eseguita
con riferimento al bilancio relativo all'esercizio successivo.
Sono ammessi, dunque, alla rivalutazione:
- i fabbricati strumentali, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, non destinati alla vendita;
- i fabbricati non strumentali, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, non destinati alla vendita.
Sono rivalutabili, inoltre, anche i beni acquisiti in
leasing, a patto che su di essi sia stato esercitato il diritto di
riscatto entro la chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2007. Così conferma la C.M. 8/E/2009, come già chiarito dalla
stessa Amministrazione finanziaria nelle precedenti C.M. 57/E/2001
e C.M. 18/E/2006.
Non possono invece essere rivalutati:
- i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività, per esempio il magazzino delle imprese edili);
- le aree fabbricabili.
In tal ambito, l'Amministrazione, nella C.M. 8/E/2009,
ribadisce che i beni oggetto della rivalutazione devono risultare
iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio 2007 che in
quello dell'esercizio successivo (relativamente, cioè,
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, nel quale la
rivalutazione deve essere effettuata).
È quindi esclusa la possibilità di rivalutare i beni che
risultassero iscritti tra i beni merce nel bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e che, solo nel 2008,
venissero iscritti tra le immobilizzazioni.
Inoltre, si ricorda che, come precisato dall'art. 15 , comma 17,
del D.L. 185/2008, la rivalutazione deve avvenire nel bilancio o
rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e non
può essere eseguita per singoli cespiti, ma deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
I requisiti di appartenenza alle categorie omogenee vanno
verificati alla data di chiusura del bilancio nel quale la
rivalutazione è stata eseguita (C.M. 57/E/2001), quindi, in caso di
esercizio coincidente con l'anno solare, al 31 dicembre 2008.
Nel caso in cui dovessero essere oggetto di rivalutazione, non
tutti, ma solo alcuni dei beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea, vengono disconosciuti gli effetti fiscali della
rivalutazione (C.M. 57/E/2001 [1]).
Il valore attribuito ai singoli beni, a seguito della
rivalutazione, non può risultare in nessun caso superiore (art. 11,
comma 2, Legge 342/2000 e art. 6, D.M. 162/2001) al:
- valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi di mercato;
- maggiore valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva;
- maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della possibilità di utilizzazione economica dell'impresa.
Sulla base di tali affermazioni, è possibile individuare due criteri di valutazione:
- uno interno, che tiene conto del degrado fisico e dell'obsolescenza del bene;
- un secondo criterio che dipende, invece, dal mercato.
Il limite massimo entro cui può essere effettuata la
rivalutazione è rappresentato dal maggiore tra le due suindicate
grandezze.
Deve inoltre essere utilizzato un unico criterio (tra quelli appena
elencati) per i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea
(art. 4, comma 8, D.M. 162/2001).
Per le modalità di esecuzione della rivalutazione, l'art. 5 del
D.M. 162/2001 prevede tre metodi alternativi:
- rivalutazione contestuale del costo storico del cespite unitariamente alla rivalutazione del relativo fondo;
- la sola rivalutazione del costo storico del cespite;
- la riduzione del fondo di ammortamento.
3. Effetti della rivalutazione
La C.M. 8/E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere
maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere
efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente
anche a livello fiscale.
In sostanza, mentre nei precedenti provvedimenti, l'efficacia della
rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali era subordinata
al pagamento dell'imposta sostitutiva, nell'attuale previsione, gli
effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi.
L'impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la
rivalutazione degli immobili:
- rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell'imposta sostitutiva;
- rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
- rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l'imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili ,ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.
3.1 Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20 dell'art.
15 del D.L. 185/2008 (come modificato dal D.L. 5/2009) prevede il
pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
(IRPEF/IRES) e dell'IRAP, da applicare sul maggior valore
attribuito ai beni, con aliquota pari al:
- 1,5% per i beni non ammortizzabili;
- 3% per i beni ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal
contribuente, o in un'unica soluzione entro il termine di
versamento delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale
la rivalutazione è effettuata ovvero in tre rate, con la
corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla
seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185/2008).
Quindi, laddove la rivalutazione venga effettuata nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2008, l'imposta in un'unica soluzione ovvero
la prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno 2009.
La nuova norma inoltre, all'art. 15, comma 22, ha previsto che
l'imposta sostitutiva possa essere oggetto di compensazione, ai
sensi del D.Lgs. 241/1997.
La C.M. 8/E/2009 specifica che, in assenza di pagamento
dell'imposta sostitutiva, la rivalutazione non produce alcun
effetto fiscale, neppure ai fini dell'IRAP.
Per espressa previsione normativa (art. 15, commi 20-21, D.L.
185/2008 ), gli effetti fiscali della rivalutazione, ai fini delle
imposte sul reddito (IRES/IRPEF) e dell'IRAP, decorrono:
- dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata
effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il
riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai fini
dell'ammortamento fiscale.
In tal ambito, l'Amministrazione Finanziaria ha inoltre precisato che anche l'efficacia ai fini del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione delle immobilizzazioni materiali, deducibili nel limite del 5%del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili [2] decorre dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; - dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell'ipotesi di cessione degli immobili.
Tale disposizione comporta che, qualora l'immobile sia ceduto
(o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all'esercizio
d'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore)
prima dell'inizio del sesto periodo d'imposta successivo a quello
in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del
1° gennaio 2014, in caso di periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base
al costo del bene prima della rivalutazione.
In tal caso trova applicazione l'art. 3, comma 3, del D.M. 86/2002
(e precisato anche nella C.M. 18/E/2006) che stabilisce che al
soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito
d'imposta (ai fini delle imposte sul reddito) pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata riferibile ai beni ceduti.
In tal ambito, la C.M. 8/E/2009, con riferimento ad operazioni di
Sale and Lease back, chiarisce che la stipula di un contratto di
lease-back nel periodo di sospensione dell'efficacia fiscale,
concretizzandosi in un'operazione che comporta il trasferimento
giuridico del diritto della proprietà del bene, determina la
decadenza dal beneficio, con il conseguente riconoscimento del
credito d'imposta di cui al citato art.3, comma 3, del D.M.
86/2002.
4. Aspetti contabili: il saldo attivo
La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello
contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell'art. 15,
comma 18, del D.L. 185/2008 deve essere imputato a capitale o
accantonato in una speciale riserva in sospensione d'imposta (con
la dicitura riserva ex D.L. 185/2008), escludendo così
ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione.
In base all'art. 13, comma 3, della Legge 342/2000, qualora il
saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai
soci, lo stesso, aumentato dell'imposta sostitutiva, concorre a
formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la
rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito.
5. Affrancamento del saldo attivo
L'art. 15, comma 19, del D.L. 185/2008 prevede la possibilità di
svincolare fiscalmente la riserva generata a seguito della
rivalutazione attraverso l'affrancamento, con il pagamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, pari
al 10% [3].
A seguito dell'affrancamento, infatti, l'attribuzione ai soci del
saldo attivo non genera più materia imponibile per la società.
Ai sensi dell'art. 15, comma 22, il versamento dell'imposta
sostitutiva può avvenire o in un'unica soluzione entro il termine
di versamento delle imposte relative all'esercizio nel corso del
quale la rivalutazione è effettuata ovvero in tre rate, con la
corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla
seconda e sulla terza rata.
[1] Si ricorda che, con la successiva C.M. 18/E/2006 è stato
chiarito che il contribuente potrà tuttavia impedire la decadenza
dalla rivalutazione sui beni rimanenti qualora, anche in sede di
accertamento, provveda al versamento dell'imposta sostitutiva non
versata con riferimento al bene illegittimamente escluso,
maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge. Tuttavia,
l'assolvimento di tale onere non comporta anche il riconoscimento
del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla
rivalutazione.
[2] Ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.P.R. 917/1986, secondo il
quale le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quali risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili [...].
[3] Si ricorda che, con la C.M.18/E/2006, è stato precisato che
l'imposta sostitutiva va calcolata sull'intero importo del saldo
attivo di rivalutazione, al lordo dell'imposta sostitutiva versata
per il riconoscimento dell'efficacia fiscale della
rivalutazione.
Fonte: ANCE
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