CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate interviene sul problema relativo alla registrazione dei contratti di locazione ed al relativo versamento dell’imposta di registro con...
L’Agenzia delle Entrate interviene sul problema relativo
alla registrazione dei contratti di locazione ed al relativo
versamento dell’imposta di registro con la circolare n. 33/E di
giovedì 16 novembre scorso.
La Circolare, in riferimento a quanto previsto all’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223/2006 convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre scorso, interviene sul problema della registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006 definendo, in vari capitoli, puntualmente:
L’imposta di registro, pari all’1%, è dovuta sul canone di locazione determinato per la residua durata del contratto, a decorrere dal 4 luglio 2006, conteggiando come mensilità intera, nel periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza del contratto, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 – 31/3/2009, la durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di 2 anni e 9 mesi (per frazioni di mese non inferiori a quindici giorni è necessario procedere al ragguaglio a mensilità intere) e l’imponibile è pari all’ammontare dei canoni relativi al periodo 4/7/2006-31/3/2007 nonché ai due anni successivi (dal 1/4/ 2007 al 31/3/2009).
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che la nota I) all’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall’imposta in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Il beneficio è applicabile anche alle locazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto legge n. 226/2006 e per fruire della detrazione, è necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi.
Ricordiamo, per ultimo, che i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalità telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non è dovuta, invece, l’imposta di bollo.
La Circolare, in riferimento a quanto previsto all’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223/2006 convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre scorso, interviene sul problema della registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006 definendo, in vari capitoli, puntualmente:
- il regime fiscale delle locazioni;
- l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione in corso al 4 luglio;
- i contratti da registrare;
- i soggetti obbligati alla registrazione;
- le modalità di registrazione;
- la base imponibile dell’imposta di registro;
- le cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto;
- i contratti stipulati successivamente al 4 luglio 2006.
L’imposta di registro, pari all’1%, è dovuta sul canone di locazione determinato per la residua durata del contratto, a decorrere dal 4 luglio 2006, conteggiando come mensilità intera, nel periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza del contratto, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 – 31/3/2009, la durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di 2 anni e 9 mesi (per frazioni di mese non inferiori a quindici giorni è necessario procedere al ragguaglio a mensilità intere) e l’imponibile è pari all’ammontare dei canoni relativi al periodo 4/7/2006-31/3/2007 nonché ai due anni successivi (dal 1/4/ 2007 al 31/3/2009).
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che la nota I) all’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall’imposta in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Il beneficio è applicabile anche alle locazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto legge n. 226/2006 e per fruire della detrazione, è necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi.
Ricordiamo, per ultimo, che i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalità telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non è dovuta, invece, l’imposta di bollo.
A cura di Paolo
Oreto
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