CHIARIMENTI SU INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
Il “reverse charge” in edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) si applica anche ai subappalti relativi alla mera manutenzione di impianti idraulico-sa...
Il “reverse charge” in edilizia (art.17, comma 6 del D.P.R.
633/1972) si applica anche ai subappalti relativi alla mera
manutenzione di impianti idraulico-sanitari, rientrando tale
intervento nella più generica categoria delle “riparazioni”,
inquadrato tra le attività rese nel comparto delle costruzioni.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.154/E del 5 luglio 2007, in risposta ad un’istanza d’interpello, nella quale venivano chiesti chiarimenti in ordine all`applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, non solo, ad interventi di installazione o rifacimento di impianti idraulici, ma anche a lavori di mera manutenzione di impianti esistenti, eseguiti, in subappalto da impresa esercente la propria attività con Codice 45.33.0 (“Installazione di impianti idraulico sanitari”), compreso nella Sezione F (“Costruzioni”) della classificazione ATECOFIN 2004, nei confronti di un soggetto appaltatore che utilizza il medesimo codice attività.
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in edilizia, non assume alcuna rilevanza la natura del committente principale che può indifferentemente essere un privato, ovvero un’impresa edile, ovvero, come già precisato nella Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007, un’impresa esercente attività diversa da quelle riferibili al settore delle costruzioni.
Infine, relativamente all’ambito soggettivo, l’Agenzia, pur non precisando l’obbligo di utilizzo di un Codice F in capo all’appaltatore e al subappaltatore, ha ribadito in ogni caso che deve trattarsi di attività riconducibile al settore edile, affermando che “il sistema dell’inversione contabile nell’edilizia è applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un’attività riconducibile alla Sezione F della tabella ATECOFIN”.
In altri termini, l’utilizzo del codice appare fattore determinante per identificare l’ambito applicativo dell’inversione contabile. Resta, comunque, evidente la necessità che sia definitivamente chiarita l’applicabilità o meno del “reverse charge” in presenza di un appaltatore non edile (che non opera con un Codice F) che subappalta lavori edili ad un’impresa che, diversamente, opera con Codice F.
Fonte: ANCE
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.154/E del 5 luglio 2007, in risposta ad un’istanza d’interpello, nella quale venivano chiesti chiarimenti in ordine all`applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, non solo, ad interventi di installazione o rifacimento di impianti idraulici, ma anche a lavori di mera manutenzione di impianti esistenti, eseguiti, in subappalto da impresa esercente la propria attività con Codice 45.33.0 (“Installazione di impianti idraulico sanitari”), compreso nella Sezione F (“Costruzioni”) della classificazione ATECOFIN 2004, nei confronti di un soggetto appaltatore che utilizza il medesimo codice attività.
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del “reverse charge” in edilizia, non assume alcuna rilevanza la natura del committente principale che può indifferentemente essere un privato, ovvero un’impresa edile, ovvero, come già precisato nella Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007, un’impresa esercente attività diversa da quelle riferibili al settore delle costruzioni.
Infine, relativamente all’ambito soggettivo, l’Agenzia, pur non precisando l’obbligo di utilizzo di un Codice F in capo all’appaltatore e al subappaltatore, ha ribadito in ogni caso che deve trattarsi di attività riconducibile al settore edile, affermando che “il sistema dell’inversione contabile nell’edilizia è applicabile solo a condizione che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un’attività riconducibile alla Sezione F della tabella ATECOFIN”.
In altri termini, l’utilizzo del codice appare fattore determinante per identificare l’ambito applicativo dell’inversione contabile. Resta, comunque, evidente la necessità che sia definitivamente chiarita l’applicabilità o meno del “reverse charge” in presenza di un appaltatore non edile (che non opera con un Codice F) che subappalta lavori edili ad un’impresa che, diversamente, opera con Codice F.
Fonte: ANCE
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Risoluzione .pdfLink Correlati
Reverse chargeIL NOTIZIOMETRO