CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14/09/2005)
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 3 del 29 marzo 2007 recante Applicazione dell’art....
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la determinazione n. 3 del 29 marzo
2007 recante Applicazione dell’art. 2, comma 2,
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 nel caso di progetti approvati
prima dell’entrata in vigore del D.M. 14/09/2005 interviene, a
seguito di alcune richieste, sul problema legato all’applicazione
dell’art. 2, comma 2, dell’O.P.C.M n. 3274 del 20.03.2003, recante
Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del erritorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che iconosce agli
operatori del settore, per un periodo transitorio, la facoltà di
progettare costruire sulla base delle norme e classificazione
sismica previgenti.
L’Autorità, prima di rispondere ai dubbi sollevati dagli operatori, delinea brevemente il quadro normativo di settore ricordando che la realizzazione di opere di ingegneria civile è regolata da una serie di norme tecniche che hanno come riferimento la legge 5/11/1971 n. 1086 e la legge 2/2/1974 n. 64 e che tali leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro dei lavori pubblici (attualmente delle Infrastrutture) di concerto con il Ministro dell’Interno; prima dell’emanazione dell’O.P.C.M. n. 3274, gli ultimi decreti risalivano al 1996 (D.M. 09/01/1996 e 16/01/1996).
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, è stata riscritta tutta la normativa per le costruzioni in zona sismica ed è stata adottata una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato 1 dell’Ordinanza).
Nelle more dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti - termine più volte prorogato e, da ultimo, fissato al 23/10/2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316 del 2/10/2003, n. 3333 del 23/1/2004, n. 3431 del 3/5/2005, n. 3452 dell’1/8/2005 e n. 3467 del 13/10/2005) - è stato adottato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni”, in vigore dal 24 ottobre 2005, fatto salvo un periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo recentemente prorogato al 31/12/2007 dall’art. 3, comma 4 bis, della legge n. 17/2007, nel corso del quale restano utilizzabili ancora le previgenti norme.
Il quadro normativo e regolamentare di settore appare di non facile lettura, stante la contemporanea vigenza di più disposizioni in materia ed i continui rinvii dell’entrata in vigore delle stesse; quadro normativo sul quale, per gli aspetti prettamente tecnici, è peraltro intervenuta la prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 234 del 16/11/2005 e parere n. 264 del 15/12/2005.
L’Autorità precisa, poi, che nel periodo di applicazione ransitoria del citato D.M. del 14 settembre 2005 sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale, sia le previgenti norme e disposizioni attuative.
Pertanto, in ordine alle richieste di parere pervenute sull’argomento e relative alla non conformità alle norme antisismiche sopravvenute dei progetti aggiudicati ed alle contestazioni sollevate al riguardo dall’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto d’appalto, occorre distinguere tra periodo transitorio (nel quale è possibile applicare la normativa previgente) e vigenza esclusiva della nuova normativa tecnica recata dal D.M. 14 settembre 2005.
L’Autorità ha concluso la determinazione ritenendo che:
L’Autorità, prima di rispondere ai dubbi sollevati dagli operatori, delinea brevemente il quadro normativo di settore ricordando che la realizzazione di opere di ingegneria civile è regolata da una serie di norme tecniche che hanno come riferimento la legge 5/11/1971 n. 1086 e la legge 2/2/1974 n. 64 e che tali leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro dei lavori pubblici (attualmente delle Infrastrutture) di concerto con il Ministro dell’Interno; prima dell’emanazione dell’O.P.C.M. n. 3274, gli ultimi decreti risalivano al 1996 (D.M. 09/01/1996 e 16/01/1996).
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, è stata riscritta tutta la normativa per le costruzioni in zona sismica ed è stata adottata una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato 1 dell’Ordinanza).
Nelle more dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti - termine più volte prorogato e, da ultimo, fissato al 23/10/2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316 del 2/10/2003, n. 3333 del 23/1/2004, n. 3431 del 3/5/2005, n. 3452 dell’1/8/2005 e n. 3467 del 13/10/2005) - è stato adottato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni”, in vigore dal 24 ottobre 2005, fatto salvo un periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo recentemente prorogato al 31/12/2007 dall’art. 3, comma 4 bis, della legge n. 17/2007, nel corso del quale restano utilizzabili ancora le previgenti norme.
Il quadro normativo e regolamentare di settore appare di non facile lettura, stante la contemporanea vigenza di più disposizioni in materia ed i continui rinvii dell’entrata in vigore delle stesse; quadro normativo sul quale, per gli aspetti prettamente tecnici, è peraltro intervenuta la prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 234 del 16/11/2005 e parere n. 264 del 15/12/2005.
L’Autorità precisa, poi, che nel periodo di applicazione ransitoria del citato D.M. del 14 settembre 2005 sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale, sia le previgenti norme e disposizioni attuative.
Pertanto, in ordine alle richieste di parere pervenute sull’argomento e relative alla non conformità alle norme antisismiche sopravvenute dei progetti aggiudicati ed alle contestazioni sollevate al riguardo dall’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto d’appalto, occorre distinguere tra periodo transitorio (nel quale è possibile applicare la normativa previgente) e vigenza esclusiva della nuova normativa tecnica recata dal D.M. 14 settembre 2005.
L’Autorità ha concluso la determinazione ritenendo che:
- el periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche di cui al citato D.M. del 14 settembre 2005, nel quale sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale sia le previgenti norme e disposizioni attuative, l’amministrazione - previa valutazione, in relazione alle caratteristiche dell’opera, dell’opportunità di un adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della tutela della pubblica incolumità – può optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita o per la revoca dell’aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo;
- dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove norme tecniche l’amministrazione è tenuta all’applicazione, in via esclusiva, di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute, determinandosi in ordine alla revoca dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, secondo i principi enucleati nella determinazione dell’Autorità n. 17 del 10/07/2002.
A cura di Paolo
Oreto
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