CILA e Potere di Vigilanza dell'amministrazione: nuova sentenza del TAR
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (c.d. CILA) relativa a lavori di manutenzione straordinaria, inviata dal privato all'amministrazione competente,...
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (c.d. CILA) relativa a lavori di manutenzione straordinaria, inviata dal privato all'amministrazione competente, non è sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni vigenti.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza TAR Calabria 29 novembre 2018, n. 2052 emessa per l'annullamento di un provvedimento con cui una pubblica amministrazione aveva rigettato una CILA relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria e sospeso l'attività edilizia.
Appare utile ricordare che l'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilzia) prevede che "gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Con la CILA il privato trasmette all'amministrazione l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La CILA contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
I giudici di primo grado hanno ricordato che la CILA è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, lett c), D.Lgs. n. 222/2016 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 - Supplemento ordinario n. 52/L). Il Consiglio di Stato, sull'argomento, ha anche affermato che la CILA è qualificata come “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a.”, ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private.
La CILA è, dunque, ritenuta atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo. Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio", conseguendo a ciò che “ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di c.i.l.a.) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la s.c.i.a.)".
Per tale motivo, la CILA inoltrata dal privato alla amministrazione competente non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.
Ne deriva che il provvedimento di diniego della CILA adottato dall'amministrazione è nullo poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 29 novembre 2018, n. 2052Link Correlati
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