La CILA in edilizia: cos’è, quando si usa, procedura e sanzioni
L’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata anche conosciuta come CILA
Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce puntualmente le tipologie di intervento edilizio e, forse meno efficacemente, i confini esistenti i diversi titoli abilitativi necessari.
I titoli abilitativi del Testo Unico Edilizia
Nel dettaglio, in Italia esistono interventi che è possibile avviare:
- liberamente (attività edilizia libera);
- a seguito di presentazione di:
- comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA);
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA “leggera”);
- segnalazione certificata di inizio attività alternativa a permesso di costruire (SCIA “pesante”);
- a seguito di ottenimento del permesso di costruire.
In questo approfondimento ci concentreremo sulla CILA che è lo strumento amministrativo disciplinato dall’art. 6-bis del Testo Unico dell’Edilizia (TUE) ed è una procedura semplificata utilizzata per avviare determinati interventi edilizi.
Premessa: qualsiasi intervento (anche di edilizia libera) fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e può essere avviato nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio). In questo contesto qualsiasi intervento, anche una semplice manutenzione ordinaria che non richiede la presentazione o l’ottenimento di un titolo abilitativo, presuppone che l’immobile sia conforme dal punto di vista edilizio e urbanistico (lo “stato legittimo” di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE).
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