La CILA in edilizia: cos’è, quando si usa, procedura e sanzioni
L’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata anche conosciuta come CILA
Cos'è la CILA e quando si utilizza
La CILA è una comunicazione, integrata da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che serve a notificare all’amministrazione comunale l’intenzione di effettuare determinati lavori edilizi. È utilizzata per interventi che non incidono sulle parti strutturali dell’edificio e che non modificano il volume o la destinazione d’uso.
La norma prescrive che la CILA debba essere utilizzata per tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 (edilizia libera), 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA), del TUE. È, quindi, obbligatorio presentare la CILA per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria leggera, che non comportano modifiche strutturali (ad esempio, spostamento di tramezzi interni o rifacimento degli impianti tecnologici);
- le opere di restauro e risanamento conservativo, purché non coinvolgano parti strutturali;
- gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche, che non alterano le parti strutturali dell’edificio;
- le opere di finitura esterna o interna, qualora richiedano una relazione tecnica;
- gli interventi specifici previsti dalla normativa regionale o comunale, che non rientrano tra quelli subordinati a SCIA o permesso di costruire.
La CILA è, inoltre, la base per interventi realizzati con il Superbonus di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La cosiddetta “CILAS” che si differenzia dalla CILA ordinaria per l’assenza della sezione relativa alla verifica di conformità edilizia e urbanistica.
IL NOTIZIOMETRO