La CILA in edilizia: cos’è, quando si usa, procedura e sanzioni
L’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata anche conosciuta come CILA
Procedura per l'esecuzione dei lavori con CILA
Il comma 2 del citato art. 6-bis prescrive che “L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”.
È possibile, dunque, definire la seguente procedura generale per la tipologia di interventi soggetti a CILA:
- definizione dell’elaborato progettuale che riporta lo stato di fatto e quello post-intervento;
- redazione e asseverazione della relazione tecnica in cui il tecnico abilitato dichiara la conformità degli interventi alle norme vigenti;
- compilazione della CILA facendo dovuta attenzione al fatto che esiste un modello unico nazionale poi recepito con modifiche dalle Regioni;
- presentazione al Comune: la CILA si invia per via telematica all’Ufficio Tecnico del Comune competente, spesso tramite portali dedicati;
- avvio dei lavori: i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione, senza dover attendere ulteriori autorizzazioni, salvo diverse disposizioni comunali;
- comunicazione di fine lavori: al termine dell'intervento, il tecnico può presentare una comunicazione di conclusione (è una “possibilità” ma è altamente consigliato comunicare il fine lavori).
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