La CILA in edilizia: cos’è, quando si usa, procedura e sanzioni

L’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata anche conosciuta come CILA

di Redazione tecnica - 12/12/2024

Sanzioni per mancata presentazione o violazioni

In caso di lavori eseguiti senza la CILA, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 1.000 euro, riducibile a 333,33 euro se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

L’art. 6-bis, comma 4, del TUE ha dato il potere alle Regioni di disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. Nel caso in cui la CILA contenga degli errori o delle lacune documentali, il Comune può attivare un “soccorso istruttorio” e richiedere al tecnico l’integrazione della documentazione mancanza.

L’avvio tramite CILA di un intervento che avrebbe richiesto un titolo superiore si configura come abuso edilizio sanzionabile ed eventualmente sanabile con gli strumenti ordinari previsti dal Testo Unico Edilizia.

Nel caso di falsità nelle dichiarazioni asseverate, il tecnico abilitato può essere soggetto a responsabilità penale (ad esempio, falso ideologico) e a sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine professionale.

Considerazioni finali

La CILA rappresenta uno strumento importante per semplificare la gestione amministrativa degli interventi edilizi di minore impatto, garantendo al contempo il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie. Tuttavia, è fondamentale un’adeguata consulenza tecnica per evitare errori o omissioni che potrebbero comportare sanzioni o problemi successivi.

© Riproduzione riservata