CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7 di ieri 7 febbraio entra nel merito delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore defi...
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7 di ieri 7 febbraio
entra nel merito delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all’appaltatore definite con la Finanziaria 2007.
La circolare dopo le necessarie premesse in cui viene precisato che l’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l’obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi, inizia con il precisare che deve ritenersi che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto “è il condominio in quanto tale”, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore”, laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini); viene, altresì, definito il soggetto obbligato anche nei casi di “supercondomio” e “condominio parziale.
L’Agenzia delle Entrate precisa, anche, che la ritenuta prevista dall’articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2).
Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza dell’obbligo di ritenuta e relativa applicazione, nella circolare viene precisato che il nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria) e che, quindi, dato che la norma in commento trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, la ritenuta d’acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.
Ricordiano, per ultimo, che la circolare è suddivisa nei seguenti paragrafi:
La circolare dopo le necessarie premesse in cui viene precisato che l’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l’obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi, inizia con il precisare che deve ritenersi che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto “è il condominio in quanto tale”, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore”, laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini); viene, altresì, definito il soggetto obbligato anche nei casi di “supercondomio” e “condominio parziale.
L’Agenzia delle Entrate precisa, anche, che la ritenuta prevista dall’articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2).
Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza dell’obbligo di ritenuta e relativa applicazione, nella circolare viene precisato che il nuovo articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (cfr. comma 1364 della legge finanziaria) e che, quindi, dato che la norma in commento trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, la ritenuta d’acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.
Ricordiano, per ultimo, che la circolare è suddivisa nei seguenti paragrafi:
- soggetti obbligati;
- contratti interessati;
- nuove iniziative produttive e attività marginali;
- decorrenza dell’obbligo di ritenuta e relativa applicazione;
- versamento delle ritenute;
- obblighi dichiarativi e di certificazione;
- coordinamento con l’obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori;
A cura di Paolo
Oreto
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