CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE
L'agenzia delle Entrate con circolare n. 10 del 13 marzo 2006 interviene con istruzioni sul decreto-legge n. 203 convertito con modificazioni nella legge 2 d...
L'agenzia delle Entrate con circolare n. 10 del 13 marzo 2006
interviene con istruzioni sul decreto-legge n. 203 convertito con
modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Tra le altre vengono impartite particolari istruzioni sul leasing immobiliare e sulla rivalutazione dei terreni.
Nel Leasing immobiliare, dal 4 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge) per i beni immobili viene richiesta una durata del contratto di leasing almeno pari alla "metà del periodo di ammortamento", con un minimo di otto e un massimo di 15 anni.
Le nuove regole si applicano anche alle modifiche di contratti già in esecuzione al 3 dicembre 2005, se tali variazioni abbiano prodotto "la novazione del precedente contratto, ai sensi dell`articolo 1230 e seguenti del Codice civile".
Per determinare il periodo minimo è ininfluente l'ammortamento alla metà del primo esercizio e si considerano, inoltre, i coefficienti previsti per l'utilizzatore, a prescindere dall'effettivo utilizzo del bene o dalla sua eventuale locazione a terzi.
Per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili o agricoli, posseduti al 1° gennaio 2005, non sono stati ancora indicati i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento che scade il 30 giugno 2006.
Chi intende usufruire della nuova possibilità per quote o terreni che hanno già usufruito di rivalutazioni precedenti, potrà soltanto richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73 e le rate non ancora scadute non dovranno essere pagate.
Tra le altre vengono impartite particolari istruzioni sul leasing immobiliare e sulla rivalutazione dei terreni.
Nel Leasing immobiliare, dal 4 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge) per i beni immobili viene richiesta una durata del contratto di leasing almeno pari alla "metà del periodo di ammortamento", con un minimo di otto e un massimo di 15 anni.
Le nuove regole si applicano anche alle modifiche di contratti già in esecuzione al 3 dicembre 2005, se tali variazioni abbiano prodotto "la novazione del precedente contratto, ai sensi dell`articolo 1230 e seguenti del Codice civile".
Per determinare il periodo minimo è ininfluente l'ammortamento alla metà del primo esercizio e si considerano, inoltre, i coefficienti previsti per l'utilizzatore, a prescindere dall'effettivo utilizzo del bene o dalla sua eventuale locazione a terzi.
Per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili o agricoli, posseduti al 1° gennaio 2005, non sono stati ancora indicati i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento che scade il 30 giugno 2006.
Chi intende usufruire della nuova possibilità per quote o terreni che hanno già usufruito di rivalutazioni precedenti, potrà soltanto richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73 e le rate non ancora scadute non dovranno essere pagate.
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