CIRCOLARE DEL CNI E PARERE MINISTERO GIUSTIZIA

Il Consiglio nazionale degli ingeneri con la circolare n. 175 del 22 ottobre scorso inviata ai Consigli degli Ordini ed alle Federazioni e/o Consulte regiona...

03/11/2008
Il Consiglio nazionale degli ingeneri con la circolare n. 175 del 22 ottobre scorso inviata ai Consigli degli Ordini ed alle Federazioni e/o Consulte regionali degli ingeneri ha trasmesso la risposta pervenuta da parte della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia sulla questione delle domande di iscrizione in un ulteriore settore della medesima sezione dell’albo da parte di soggetti privi del corrispondente titolo di studio.
La Direzione Generale del Ministero della Giustizia ha risposto precisando che gli ingegneri iscritti in un settore dell’Albo possono chiedere l’iscrizione ad altro settore della medesima sezione soltanto se sono in possesso del titolo accademico previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto gli ordini provinciali devono procedere alla cancellazione di coloro che sono stati iscritti soltanto in base al superamento dell’esame di stato ma in assenza del corrispondente titolo di studio.

Tutto nasce dalle richieste di numerosi ordini provinciali che si erano rivolti al Consiglio nazionale, sollecitandone l’intervento per sapere come comportarsi di fronte a siffatte situazioni, dopo la pronuncia del TAR Puglia, sezione di Lecce del 4 dicembre 2007, n. 4154 che spiegavano nella loro sentenza che “l’articolo 47, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell’esame di stato che dovranno sostenere gli ingegneri iscritti in un settore che richiedano l’iscrizione a un altro settore della stessa sezione, non escludendo assolutamente (espressamente o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell’articolo 3 del D.P.R. 328/2001”.

Il Consiglio nazionale degli Ingeneri, condividendo in toto le argomentazioni del giudice amministrativo e rigettando l’opposta tesi sostenuta da alcune Università aveva richiesto un pronunciamento delle Autorità ministeriali competenti che con una nota datata 13 ottobre 2008 condivide il parere del TAR Puglia e precisa, ancora una volta che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della medesima Sezione dell’albo non possono essere iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 380/2001 anche se hanno superato l’esame di Stato.

A cura di Paolo Oreto
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