CODICE ISPETTIVO
Il Ministero del Lavoro e l’Inps, rispettivamente con circolare n. 13/2006 n. 60/2006, hanno adottato il codice di comportamento del personale dell’attività ...
Il Ministero del Lavoro e l’Inps, rispettivamente con circolare n.
13/2006 n. 60/2006, hanno adottato il codice di comportamento del
personale dell’attività ispettiva dei tre organismi Inps, Inail e
Ministero del Lavoro.
Tale codice ispirato principalmente al criterio di omogeneità dell’operato dei dipendenti dei diversi organismi, trae origine dall’art. 10 del DLGS n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale, nonché dal protocollo d’intesa del 7 aprile 2005 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della sua redazione.
Con l’accordo del 24 marzo scorso l’Inps, l’Inail e il Ministero del Lavoro hanno poi convenuto che l’adozione del codice, così come predisposto dal gruppo di lavoro, avvenga mediante un provvedimento interno a ciascun istituto.
Si tratta di un vero e proprio codice di disciplina, tendenzialmente volto a garantire una parità di comportamento tra le diverse figure ispettive facenti capo ai tre grandi organismi, la cui attività dovrà ispirarsi al principio di collaborazione comune e di reciproco rispetto tra i soggetti coinvolti nell’espletamento dell’attività ispettiva (ispettori, datori di lavoro e consulenti del lavoro).
Tra le maggiori novità introdotte dallo stesso di principale interesse per i datori di lavoro, è bene sottolineare il principio secondo il quale gli accertamenti ispettivi devono concludersi nei tempi strettamente necessari, in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento (artt. 4 e 8), nonché ribadito l’obbligo del personale ispettivo di procedere alla propria qualificazione al momento dell’accesso, mediante la tessera di riconoscimento (art. 7). L`art. 9 del predetto codice indica, poi, la facoltà del datore di lavoro di farsi assistere, durante i controlli e le verifiche, da un professionista abilitato e la cui abilitazione potrà essere oggetto di accertamento da parte degli ispettori stessi.
Tale codice ispirato principalmente al criterio di omogeneità dell’operato dei dipendenti dei diversi organismi, trae origine dall’art. 10 del DLGS n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale, nonché dal protocollo d’intesa del 7 aprile 2005 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della sua redazione.
Con l’accordo del 24 marzo scorso l’Inps, l’Inail e il Ministero del Lavoro hanno poi convenuto che l’adozione del codice, così come predisposto dal gruppo di lavoro, avvenga mediante un provvedimento interno a ciascun istituto.
Si tratta di un vero e proprio codice di disciplina, tendenzialmente volto a garantire una parità di comportamento tra le diverse figure ispettive facenti capo ai tre grandi organismi, la cui attività dovrà ispirarsi al principio di collaborazione comune e di reciproco rispetto tra i soggetti coinvolti nell’espletamento dell’attività ispettiva (ispettori, datori di lavoro e consulenti del lavoro).
Tra le maggiori novità introdotte dallo stesso di principale interesse per i datori di lavoro, è bene sottolineare il principio secondo il quale gli accertamenti ispettivi devono concludersi nei tempi strettamente necessari, in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento (artt. 4 e 8), nonché ribadito l’obbligo del personale ispettivo di procedere alla propria qualificazione al momento dell’accesso, mediante la tessera di riconoscimento (art. 7). L`art. 9 del predetto codice indica, poi, la facoltà del datore di lavoro di farsi assistere, durante i controlli e le verifiche, da un professionista abilitato e la cui abilitazione potrà essere oggetto di accertamento da parte degli ispettori stessi.
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Documenti Allegati
Circolare Inps n. 60/2006 .pdf Accordo 24/03/2006 .pdf Codice di comportamento .pdfIL NOTIZIOMETRO