COLPO DI SPUGNA SULLA REPONSABILITA’ SOLIDALE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 3 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di moni...

05/06/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 3 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.”, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 30 maggio scorso.
Il decreto-legge in argomento all’articolo 3, comma 8 recita testualmente: “I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.”

Ricordiamo che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74 reca “Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.”.

Un colpo di spugna, quindi, su un decreto recentissimo che sarebbe entrato in vigore il prossimo 15 giugno.
Con il nuovo Regolamento che, dunque, non entrerà mai in vigore, sempre che il decreto-legge sia convertito in legge dello Stato, erano previsti due nuovi regimi di responsabilità finalizzati al pagamento dei corrispettivi negli appalti e precisamente:
  • la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in riferimento ai versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente con la possibilità di sciogliere il vincolo qualora l’appaltatore avesse verificato il regolare assolvimento da parte del subappaltare dei predetti obblighi fiscali e contributivi;
  • la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel caso in cui il primo avesse provveduto ai pagamenti senza avere prima accertato il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi del secondo relativamente alla manodopera impiegata nell’appalto.
Con l’abrogazione del decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n, 74 e dei commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2008, è possibile, adesso, fare riferimento soltanto al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” che, in verità è limitato agli appalti nel settore privato e la nuova situazione è la seguente:
  • nell’ambito dei lavori pubblici sia nei rapporti tra committente e appaltatore che nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, in atto, non è prevista alcuna responsabilità retributiva, contributiva e fiscale;
  • nell’ambito dei lavori privati, in riferimento al D.Lgs. n. 276/2003, sia nei rapporti tra committente e appaltatore che nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore è prevista soltanto una responsabilità retributiva e contributiva mentre non è prevista alcuna responsabilità fiscale.
A cura di Paolo Oreto
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