COMPENSI E SISTEMI DI TRACCIABILITA’

Dal 4 luglio tutti gli esercenti arti e professioni, così come disposto dall’articolo 35, comma 12 del Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani...

12/09/2006
Dal 4 luglio tutti gli esercenti arti e professioni, così come disposto dall’articolo 35, comma 12 del Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, sono obbligati:

  • a riscuotere i compensi mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico;
  • a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
Deve essere precisato che con la conversione del decreto legge n. 223/2206 che all’articolo 35, ha aggiunto il comma 12-bis, l’originaria previsione del limite immediato di 99,99 euro al di sopra del quale era obbligatoria la tracciabilità, resta inalterato, ma l’entrata in vigore dello stesso viene innalzato per un periodo transitorio sino al 30 luglio 2008 e, pertanto si è delineata la seguente situazione:
  • dal 4 luglio al 12 agosto 2006, la tracciabilità degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti gli incassi di importo superiore a 99,99 euro;
  • dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007, la tracciabilità degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti gli incassi di importo superiore a 999,99 euro;
  • dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2008, la tracciabilità degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti gli incassi di importo superiore a 499,99 euro;
  • dall’1 luglio 2008, la tracciabilità degli incassi di cui alla precedente lettera a) è obbligatoria per tutti gli incassi di importo superiore a 99,99 euro. ;
Ovviamente, visto che la conversione in legge del decreto legge non ha previsto la retroattività della norma di cui al comma 12-bis, relativa al periodo transitorio, gli esercenti arti e professioni che hanno incassato dal 4 luglio al 12 agosto importi superiori a 99,99 euro per contante, possono essere soggetti almeno a due conseguenze:
  • ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, sanabile con l’applicazione di una sanzione variabile da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 7.746 euro alla quale potrebbero opporsi data l’obiettiva incertezza dell’applicabilità della norma e la originaria mancanza di transitorietà;
  • un accertamento presuntivo se non induttivo dell’Ufficio delle Entrate.
Nei periodi e per gli importi superiori a quelli precedentemente indicati, la tracciabilità dei compensi viene realizzata soltanto con incassi effettuati tramite assegni non trasferibili; bonifici bancari, vaglia, Rid, Ri.ba., Mav, Rav, Giroconto, sistemi di pagamento elettronico (Pos, Bancomat).

Sul problema del conto corrente è intervenuta anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 28/E del 4 agosto precisando che i conti correnti bancari o postali da utilizzare obbligatoriamente sia per il prelievo delle somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute , sia per il versamento dei compensi riscossi, non devono essere conti correnti dedicati , ma possono anche essere utilizzati per le operazioni non afferenti l’attività professionale.

A cura di Paolo Oreto
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