COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2006 recante: “Modalità e termin...

24/10/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2006 recante: “Modalità e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera”.

Nel Provvedimento che interessa tutti gli uffici comunali che abbiano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti di assenso in materia di attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 definisce:
  • Dati oggetto della comunicazione.
  • Modalità di trasmissione.
  • Modalità della trasmissione sostitutiva.
  • Termini per le comunicazioni.
  • Trattamento dei dati.
  • Sicurezza dei dati.
  • Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
  • Ricevute.
  • Precedenti tracciati per concessioni edilizie.
Nel contesto della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione nel settore immobiliare, l’art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrando gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ha istituito l’obbligo per gli uffici comunali di comunicare, esclusivamente per via telematica, all’anagrafe tributaria i dati contenuti nelle denunce di inizio attività, nei permessi di costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati.

I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all’identificazione ed all'autenticazione dell’utente, la sicurezza della trasmissione dei dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Al Provvedimento sono allegati i tracciati record necessari alla trasmissione telematica.

A cura di Paolo Oreto
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