COMUNICAZIONE INFORTUNI: PRECISAZIONI DALL'INAIL

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 maggio 2008, n. 6587 Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008...

30/05/2008
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 maggio 2008, n. 6587 Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative. Facendo seguito all'entrata in vigore del Testo unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e alla comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare all'INAIL o all'IPSEMA in caso di infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelle che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha reso note due lettere: una, lo scorso 15 maggio, in cui presenta il modulo che contiene i dati necessari per ottemperare all'obbligo di comunicazione, ed un'altra, lo scorso, 22 maggio, in cui fornisce le prime indicazioni operative.

In quest'ultima circolare, il Ministero del Lavoro fa presente come sia ragionevole ritenere che la comunicazione della informazioni relative ad infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime.
Tale decisione è stata presa in relazione alla circostanza che si tratta di un adempimento del tutto nuovo rispetto al passato e che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Regole di funzionamento che verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008 nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo Testo Unico che introducono il principio generale per cui tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico e puntualizzano che le modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione verranno individuate tramite successivo decreto, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico.

Ricordiamo, inoltre, che la mancata comunicazione dell'infortunio comporta una sanzione ai sensi dell'art. 55, comma i) ed l) del testo unico, ed, in particolare:
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a 3 giorni;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.



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