COMUNICAZIONE NOMINATIVI
Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l’Ianil ha fornito le indicazioni relative all’obbligo di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/08, ...
Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l’Ianil ha fornito le
indicazioni relative all’obbligo di cui all’art. 18, co. 1, lett.
aa) del D.Lgs. n. 81/08, ossia l’obbligo di comunicare annualmente
all’Inail il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, per la cui violazione l`art. 55 del medesimo decreto
prevede una sanzione pari ad euro 500,00.
La comunicazione, si legge nell’allegata nota, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’adempimento in oggetto, che a regime dovrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno, solo per quest’anno potrà essere assolto entro il prossimo 16 maggio.
L’inserimento in procedura potrà essere eseguito utilizzando il portale dell’Istituto attraverso l’area Punto Cliente, in cui sarà possibile accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.
Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si rendono disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per l’adempimento dell’obbligo di cui all’oggetto.
Dal punto di vista operativo la nota ricorda, altresì, che fermo restando che il datore di lavoro può decidere di affidare l’incarico di comunicare il nominativo del RLS ad un consulente del lavoro, se ci sono più unità produttive la procedura consentirà l’attivazione di più maschere; in questo modo i dati relativi del RLS dovranno essere indicati relativamente all’unità produttiva in cui svolge la propria funzione.
Per le eventuali modifiche in ordine ai dati comunicati, il sistema prevede un termine di 5 giorni dall’apertura della procedura; pertanto, dopo tale termine ogni modifica potrà essere proposta solo con una nuova comunicazione.
Si evidenzia, infine, che se si dovessero presentare problemi tecnici per l’invio on line, eccezionalmente la comunicazione potrà essere fatta via Fax al n. 800657657, utilizzando l’apposito modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale dell’Istituto.
Le comunicazioni inviate prima dell’emanazione della circolare in parola non sono ritenute valide e, pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.
Fonte: www.ance.it
La comunicazione, si legge nell’allegata nota, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’adempimento in oggetto, che a regime dovrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno, solo per quest’anno potrà essere assolto entro il prossimo 16 maggio.
L’inserimento in procedura potrà essere eseguito utilizzando il portale dell’Istituto attraverso l’area Punto Cliente, in cui sarà possibile accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.
Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si rendono disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per l’adempimento dell’obbligo di cui all’oggetto.
Dal punto di vista operativo la nota ricorda, altresì, che fermo restando che il datore di lavoro può decidere di affidare l’incarico di comunicare il nominativo del RLS ad un consulente del lavoro, se ci sono più unità produttive la procedura consentirà l’attivazione di più maschere; in questo modo i dati relativi del RLS dovranno essere indicati relativamente all’unità produttiva in cui svolge la propria funzione.
Per le eventuali modifiche in ordine ai dati comunicati, il sistema prevede un termine di 5 giorni dall’apertura della procedura; pertanto, dopo tale termine ogni modifica potrà essere proposta solo con una nuova comunicazione.
Si evidenzia, infine, che se si dovessero presentare problemi tecnici per l’invio on line, eccezionalmente la comunicazione potrà essere fatta via Fax al n. 800657657, utilizzando l’apposito modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale dell’Istituto.
Le comunicazioni inviate prima dell’emanazione della circolare in parola non sono ritenute valide e, pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.
Fonte: www.ance.it
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