CONDANNA CORTE DI GIUSTIZIA
La sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 12 gennaio 2006 condanna la Repubblica italiana per violazione di alcune disposizioni comunitarie in ...
La sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 12 gennaio
2006 condanna la Repubblica italiana per violazione di alcune
disposizioni comunitarie in materia di qualità dell'aria e di
acque. La sentenza infatti argomenta soprattutto sulla mancata
attuazione della direttiva 96/62, che mira a definire i principi di
base di una strategia comune in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambientale.
L'allegato I della direttiva citata elenca gli inquinanti atmosferici per i quali la Commissione deve fissare i valori limite e i valori obiettivo, ed eventualmente, le soglie di allarme, mentre l' articolo 3 della citata direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:
– attuare la presente direttiva;
– valutare la qualità dell’aria ambiente;
– autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
– garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l’altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
effettuare l’analisi dei metodi di valutazione.
Nonostante il governo italiano ammette che non ha trasmesso alla Commissione i dati e le informazioni previsti dalla direttiva 96/62 adducendo che tutte le comunicazioni oggetto del ricorso in esame sono state regolarmente effettuate in seguito, la Commissione europea ha successivamente rilevato che la trasmissione di tali informazioni per alcune parti del territorio italiano resta incompleta.
L'allegato I della direttiva citata elenca gli inquinanti atmosferici per i quali la Commissione deve fissare i valori limite e i valori obiettivo, ed eventualmente, le soglie di allarme, mentre l' articolo 3 della citata direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:
– attuare la presente direttiva;
– valutare la qualità dell’aria ambiente;
– autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
– garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l’altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
effettuare l’analisi dei metodi di valutazione.
Nonostante il governo italiano ammette che non ha trasmesso alla Commissione i dati e le informazioni previsti dalla direttiva 96/62 adducendo che tutte le comunicazioni oggetto del ricorso in esame sono state regolarmente effettuate in seguito, la Commissione europea ha successivamente rilevato che la trasmissione di tali informazioni per alcune parti del territorio italiano resta incompleta.
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