CONDONABILITA’ CON VINCOLO PAESAGGISTICO
Con sentenza n. 160 del 12 maggio scorso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento, ha respinto un ricorso...
Con sentenza n. 160 del 12 maggio scorso il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento,
ha respinto un ricorso presentato da un privato contro
un’aministrazione comunale per l’annullamento di un provvedimento
con cui era stata respinta la richiesta di condono edilizio avente
ad oggetto la realizzazione di due unità immobiliari nell’ambito
dell’unica unità immobiliare.
Il Tribunale amministrativo ha precisato che, Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica.
L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.
Il Tribunale amministrativo ha precisato che, Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica.
L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.
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