CONFERENZA STATO-REGIONI
Successivamente alla seduta del 6 Febbraio scorso con cui il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sul codice unico degli appalti a condizione che v...
Successivamente alla seduta del 6 Febbraio scorso con cui il
Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sul codice unico
degli appalti a condizione che vengano stralciate alcune norme
esorbitanti rispetto alla delega contenuta dell'articolo 25 della
legge n. 62/2005.
La Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio ha espresso il proprio parere fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo, l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato, l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la progettazione.
Vengono mossi particolari appunti, tra gli altri:
- all'articolo 5, comma 1 che riserva allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva, il comma 6 estende l'applicazione del regolamento alle Regioni in materia di capitolati, limitandone, di fatto, la potestà legislativa;
- all'articolo 6 in cui si riscontrano una serie di innovazioni come, ad esempio, l'estensione agli appalti di forniture e servizi sotto soglia del suo ambito di vigilanza, laddove la direttiva comunitaria n. 18/2004 si applica solo agli appalti sopra soglia; norma che presenta dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega;
- all'articolo 7 relativo alle funzioni dell'Osservatorio, in riferimento all'accentramento della raccolta dei dati relativi ai servizi e alle forniture di interesse regionale, provinciale e comunale soltanto in capo all'Osservatorio centrale, escludendo, in tal modo, le sezioni regionali, già competenti per i lavori;
- all'articolo 33 relativo agli appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, in quanto non individua compiutamente la natura giuridica del soggetto, né la sua composizione;
- all'articolo 84 relativo alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenendo che la norma, con l'estendimento alle forniture e ai servizi, sia gravemente lesiva della potestà legislativa e regolamentare delle Regioni, trattandosi di norma organizzativa;
- all'articolo 92 relativo ai corrispettivi e incentivi per la progettazione, si evidenzia l'assenza del richiamo all'ultimo decreto ministeriale circa i minimi tariffari tenuto in vita dal testo vigente della legge n. 109/94;
- all'articolo 131 relativo ai Piani di sicurezza, perché presenta palesi contraddizioni in merito agli aspetti di sicurezza e salute da attuarsi nei cantieri temporanei o mobili, definiti dal D.Lgs 494/96.
Successivamente ai citati pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni Il decreto legislativo che, come è noto, nasce principalmente per recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, entrate già in vigore il 1° febbraio scorso, è da oggi all'esame delle Commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato, che hanno tempo fino al 15 marzo per esprimere il loro parere che può essere espresso anche a Camere sciolte.
La Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio ha espresso il proprio parere fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo, l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato, l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la progettazione.
Vengono mossi particolari appunti, tra gli altri:
- all'articolo 5, comma 1 che riserva allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva, il comma 6 estende l'applicazione del regolamento alle Regioni in materia di capitolati, limitandone, di fatto, la potestà legislativa;
- all'articolo 6 in cui si riscontrano una serie di innovazioni come, ad esempio, l'estensione agli appalti di forniture e servizi sotto soglia del suo ambito di vigilanza, laddove la direttiva comunitaria n. 18/2004 si applica solo agli appalti sopra soglia; norma che presenta dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega;
- all'articolo 7 relativo alle funzioni dell'Osservatorio, in riferimento all'accentramento della raccolta dei dati relativi ai servizi e alle forniture di interesse regionale, provinciale e comunale soltanto in capo all'Osservatorio centrale, escludendo, in tal modo, le sezioni regionali, già competenti per i lavori;
- all'articolo 33 relativo agli appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, in quanto non individua compiutamente la natura giuridica del soggetto, né la sua composizione;
- all'articolo 84 relativo alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenendo che la norma, con l'estendimento alle forniture e ai servizi, sia gravemente lesiva della potestà legislativa e regolamentare delle Regioni, trattandosi di norma organizzativa;
- all'articolo 92 relativo ai corrispettivi e incentivi per la progettazione, si evidenzia l'assenza del richiamo all'ultimo decreto ministeriale circa i minimi tariffari tenuto in vita dal testo vigente della legge n. 109/94;
- all'articolo 131 relativo ai Piani di sicurezza, perché presenta palesi contraddizioni in merito agli aspetti di sicurezza e salute da attuarsi nei cantieri temporanei o mobili, definiti dal D.Lgs 494/96.
Successivamente ai citati pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni Il decreto legislativo che, come è noto, nasce principalmente per recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, entrate già in vigore il 1° febbraio scorso, è da oggi all'esame delle Commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato, che hanno tempo fino al 15 marzo per esprimere il loro parere che può essere espresso anche a Camere sciolte.
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