CONFERIMENTO NEL RISPETTO DELLE REGOLE
Come indicato dai principi comunitari ma anche dal D. Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti possono affidare incarichi di prestazione d’opera per lo svolgime...
Come indicato dai principi comunitari ma anche dal D. Lgs.
163/2006, le stazioni appaltanti possono affidare incarichi di
prestazione d’opera per lo svolgimento di un incarico ed incrichi
di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro solo dopo
aver effettuato una selezione e quindi aver pubblicizzato il bando,
evidenziando le competenze richieste, i criteri valutativi e quindi
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questo in teoria.
Nella vita reale troppo spesso vengono dimenticati quei principi che dovrebbero contraddistingue un paese civile e troppo spesso vengono calpestati i diritti di coloro i quali, pur possedendo le capacità, non riescono ad andare avanti per cause “esterne” e “inesorabili”.
Fortunatamente, qualche volta vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori.
E’ quanto accaduto in Puglia dopo che una professionista ha presentato ricorso ad un provvedimento di una amministrazione pubblica per il conferimento di un incarico professionale, denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L. n. 241/1990 (nella parte in cui impone alle P.A. di predeterminare e rendere noti tempestivamente i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi nell’attribuzione a privati di benefici economici di qualsiasi genere) e dell’art. 32 della L. n. 248/2006, recante la conversione in legge del D.L. n. 223/2006 (il quale, dopo aver stabilito precisi limiti al conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, impone ogni caso alle stesse Amministrazioni di procedere a valutazioni comparative prima di conferire gli incarichi stessi).
Come stabilito dal tribunale con sentenza 494/2007, in base all’art. 32 del decreto Bersani, il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. (ivi inclusi gli enti locali e le Aziende sanitarie) deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto (quindi non si tratta di incarichi che possono essere conferiti intuitu personae). Non c’è dubbio che il citato art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, imponga alle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti locali, di procedere a valutazioni comparative prima di conferire incarichi di collaborazione esterna, nei limiti in cui questi sono ammissibili. La norma in effetti ha modificato in parte l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le disposizioni predette si applicano anche agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del T.U. n. 165/2001. In effetti, dalla documentazione esibita in giudizio non risulta né l’avvenuta pubblicizzazione di un bando o avviso relativo al conferimento dell’incarico per cui è causa, né la predisposizioni di criteri valutativi, né, infine, l’osservanza dei criteri a cui l’Amministrazione asserisce di essersi attenuto (ordine cronologico delle domande pervenute e valutazione dei curricula).
Per queste motivazioni, il ricorso è stato accolto.
La speranza è che altri casi di questo genere siano tempestivamente denunciati e segnalati alle Autorità competenti.
Questo in teoria.
Nella vita reale troppo spesso vengono dimenticati quei principi che dovrebbero contraddistingue un paese civile e troppo spesso vengono calpestati i diritti di coloro i quali, pur possedendo le capacità, non riescono ad andare avanti per cause “esterne” e “inesorabili”.
Fortunatamente, qualche volta vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori.
E’ quanto accaduto in Puglia dopo che una professionista ha presentato ricorso ad un provvedimento di una amministrazione pubblica per il conferimento di un incarico professionale, denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L. n. 241/1990 (nella parte in cui impone alle P.A. di predeterminare e rendere noti tempestivamente i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi nell’attribuzione a privati di benefici economici di qualsiasi genere) e dell’art. 32 della L. n. 248/2006, recante la conversione in legge del D.L. n. 223/2006 (il quale, dopo aver stabilito precisi limiti al conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, impone ogni caso alle stesse Amministrazioni di procedere a valutazioni comparative prima di conferire gli incarichi stessi).
Come stabilito dal tribunale con sentenza 494/2007, in base all’art. 32 del decreto Bersani, il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle P.A. (ivi inclusi gli enti locali e le Aziende sanitarie) deve avvenire previo esperimento di procedure para-selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto (quindi non si tratta di incarichi che possono essere conferiti intuitu personae). Non c’è dubbio che il citato art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, imponga alle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti locali, di procedere a valutazioni comparative prima di conferire incarichi di collaborazione esterna, nei limiti in cui questi sono ammissibili. La norma in effetti ha modificato in parte l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le disposizioni predette si applicano anche agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del T.U. n. 165/2001. In effetti, dalla documentazione esibita in giudizio non risulta né l’avvenuta pubblicizzazione di un bando o avviso relativo al conferimento dell’incarico per cui è causa, né la predisposizioni di criteri valutativi, né, infine, l’osservanza dei criteri a cui l’Amministrazione asserisce di essersi attenuto (ordine cronologico delle domande pervenute e valutazione dei curricula).
Per queste motivazioni, il ricorso è stato accolto.
La speranza è che altri casi di questo genere siano tempestivamente denunciati e segnalati alle Autorità competenti.
A cura di Gianluca
Oreto
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