CONSIGLIO DI STATO E CONFERENZA STATO-REGIONI
Il Consiglio di Stato, nella seduta di Lunedì 6 febbraio, ha espresso parere positivo sul codice unico degli appalti a condizione che vengano stralciate alcu...
Il Consiglio di Stato, nella seduta di Lunedì 6 febbraio, ha
espresso parere positivo sul codice unico degli appalti a
condizione che vengano stralciate alcune norme esorbitanti rispetto
alla delega contenuta dell'articolo 25 della legge n. 62/2005. Non
si conosce nel dettaglio il testo del parare ma sembrerebbe che tra
le norme che il Consiglio di Stato propone di stralciare ci
sarebbero:
- l'innnalzamento delle soglie per le trattative private e per i lavori in economia;
- l'eliminazione di ogni limite per l'appalto integrato;
- un certo eccesso di discrezionalità della pubblica amministrazione;
- le norme transitorie per il mantenimento in carica dei consiglieri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fino alla scadenza del mandato;
- l'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti della stessa Autorità.
Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni il parere è stato fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo, l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato, l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la progettazione.
Come si comprende bene il tema centrale della discussione in Commissione Lavori pubblici sarà l'eccesso di delega anche in relazione al fatto che su diversi aspetti tra i quali:
- le assicurazioni;
- il subappalto;
- il collaudo;
- gli strumenti di programmazione;
- la direzione dei lavori;
- le varianti;
- il recesso e la risoluzione del contratto;
- l'accordo bonario;
- l'arbitrato;
- le società miste;
- i settori speciali.
sembrerebbe che il testo abbia apportato innovazioni rilevanti che soltanto accogliendo un'interpretazione ampia all'esigenza di semplificazione possono ritenersi in linea con il criterio indicato nell'articolo 25 della legge 62/2005 che ha fissato i seguenti principi e criteri direttivi, che costituiscono il limite ai fini del corretto esercizio del potere delegato:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive (2004/18/Ce e 2004/17/Ce), coordinando anche le altre disposizioni in vigore;
b) semplificazione delle procedure di affidamento sottosoglia, finalizzata al contenimento dei tempi e alla flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorità dei lavori pubblici dei compiti di vigilanza nei settori dei lavori, servizi e forniture;
d) adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 7 ottobre 2004
- l'innnalzamento delle soglie per le trattative private e per i lavori in economia;
- l'eliminazione di ogni limite per l'appalto integrato;
- un certo eccesso di discrezionalità della pubblica amministrazione;
- le norme transitorie per il mantenimento in carica dei consiglieri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fino alla scadenza del mandato;
- l'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti della stessa Autorità.
Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni il parere è stato fortemente negativo, lamentando l'eccesso di delega, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella stesura del testo, l'eliminazione di istituti di garanzia resisi necessari dopo tangentopoli, la liberalizzazione dell'appalto integrato, l'estensione della trattativa privata per i lavori e per la progettazione.
Come si comprende bene il tema centrale della discussione in Commissione Lavori pubblici sarà l'eccesso di delega anche in relazione al fatto che su diversi aspetti tra i quali:
- le assicurazioni;
- il subappalto;
- il collaudo;
- gli strumenti di programmazione;
- la direzione dei lavori;
- le varianti;
- il recesso e la risoluzione del contratto;
- l'accordo bonario;
- l'arbitrato;
- le società miste;
- i settori speciali.
sembrerebbe che il testo abbia apportato innovazioni rilevanti che soltanto accogliendo un'interpretazione ampia all'esigenza di semplificazione possono ritenersi in linea con il criterio indicato nell'articolo 25 della legge 62/2005 che ha fissato i seguenti principi e criteri direttivi, che costituiscono il limite ai fini del corretto esercizio del potere delegato:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive (2004/18/Ce e 2004/17/Ce), coordinando anche le altre disposizioni in vigore;
b) semplificazione delle procedure di affidamento sottosoglia, finalizzata al contenimento dei tempi e alla flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorità dei lavori pubblici dei compiti di vigilanza nei settori dei lavori, servizi e forniture;
d) adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 7 ottobre 2004
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Testo in formato .pdfLink Correlati
www.lavoripubblici.itIL NOTIZIOMETRO