CONSORZI E ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE NON SI CONFIGURANO COME SUBAPPALTI

I rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e di altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini e per questo motivo...

21/10/2008
I rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e di altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini e per questo motivo non si opera in regime di inversione contabile; per aversi, infatti, applicazione del meccanismo del reverse charge, occorre che vi sia un rapporto di subappalto, ossia la presenza di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore e che gli ultimi due operino nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 380/E dello scorso 10 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema dell'inversione contabile. L'Agenzia ha risposto al quesito di una società che chiedeva le modalità di applicazione dell'IVA ad una operazione di ribaltamento dei costi sostenuti da una società Consortile alle proprie Società Consorziate, specificando le tipologie dei costi:
  • relativi a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi attinenti all'esecuzione dell'opera;
  • non direttamente connessi all'esecuzione dell'opera come ad esempio i servizi amministrativi, tecnici e legali, canoni di locazione, eventuali interessi passivi, imposte dell'esercizio e acquisto di cancelleria.
L'interpello proposto dalla società chiedeva, inoltre:
  • qual è l'aliquota applicabile alle fatture emesse dai fornitori alla società consortile per l'acquisto di beni (escluse le materie prime e i semilavorati) e servizi attinenti la realizzazione dell'opera;
  • se i servizi fatturati alla Società Consortile dalle Società Consorziate o fornitori terzi che svolgano un'attività edile compresa nella sezione F della tabella dei codici attività "ATECOFIN", sia applicabile il reverse charge.
Per quanto concerne l'aliquota applicabile in relazione al ribaltamento degli oneri e dei costi operato dalla società consortile nei confronti delle società consorziate, l'Agenzia ha ricordato i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 229 e n. 287 del 2007 in cui è stato precisato che "al fine di individuare il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile ai propri consorziati, occorre valutare se il rapporto giuridico, cui imputare le prestazioni rese dalla prima verso i secondi, sia riconducibile ad un contratto di mandato senza rappresentanza, ovvero ad una più generica obbligazione di fare. Nel primo caso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA si rende applicabile lo stesso trattamento fiscale applicato nel rapporto tra mandatario e terzo".

Nel caso in cui il rapporto giuridico abbia ad oggetto l'incarico di realizzare un'opera o prestare un servizio, si rende applicabile l'aliquota propria dell'appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento edilizio complessivo. La società consortile in tale ipotesi, opera alla stregua di un subappaltatore, ragion per cui applicherà la stessa aliquota IVA prevista in relazione all'appalto principale. Per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo del reverse charge nel rapporto tra la società consortile e le società consorziate in sede di "ribaltamento" dei costi e degli oneri dalla prima sostenuti, i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini e per tale motivazione non si opera in regime di inversione contabile.

Per quanto concerne il quesito riguardante l'aliquota IVA applicabile alle fatture emesse dai terzi e dalle società consorziate nei confronti della società consortile, l'Agenzia ha fatto presente che l'applicazione dell'aliquota del 10% è prevista per le cessioni di beni (escluse le materie prime e i semilavorati) e per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo del reverse charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti. Tali prestazioni, rese nell'ambito del settore edile, sono riconducibili alle attività di costruzione elencate nella sezione F (Costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (sostituita ora dalla tabella ATECO 2007). Il sistema dell'inversione contabile nell'edilizia è applicabile solo a condizione che sia il soggetto appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004.
Pertanto, per aversi applicazione del meccanismo del reverse charge, occorre che vi sia un rapporto di subappalto, ossia la presenza di almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore e che gli ultimi due operino nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECO 2007.


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