CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006 recante: "Con...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio scorso è stato
pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 10 marzo 2006 recante: "Condizioni per la stipula dei
contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti
universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei
comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui
all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 431/98"
Con lo stesso vengono definiti i contratti d’affitto transitori e quelli per gli studenti universitari.
Potranno essere stipulati contratti di locazione di breve durata, da uno a 18 mesi, e per gli studenti fuori sede, da sei a 36 mesi.
Finora la possibilità di stipulare i due tipi di contratto oggetto del decreto era subordinata al raggiungimento di accordi, su base locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini.
I proprietari di immobili potranno adesso attingere ai benefici fiscali relativamente ai contratti per universitari, abbattendo del 30% il reddito imponibile sul canone.
L’emanazione del decreto non precluderà ai comuni privi di accordi territoriali, la possibilità di convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori per tentare un accordo locale ed, infatti, il nuovo decreto ministeriale non esclude la possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi territoriali differenti dal decreto stesso, ma garantisce ai cittadini di poter stipulare contratti di locazione transitori subito senza dover attendere la eventuale sottoscrizione delle intese tra proprietari e inquilini.
Con lo stesso vengono definiti i contratti d’affitto transitori e quelli per gli studenti universitari.
Potranno essere stipulati contratti di locazione di breve durata, da uno a 18 mesi, e per gli studenti fuori sede, da sei a 36 mesi.
Finora la possibilità di stipulare i due tipi di contratto oggetto del decreto era subordinata al raggiungimento di accordi, su base locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini.
I proprietari di immobili potranno adesso attingere ai benefici fiscali relativamente ai contratti per universitari, abbattendo del 30% il reddito imponibile sul canone.
L’emanazione del decreto non precluderà ai comuni privi di accordi territoriali, la possibilità di convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori per tentare un accordo locale ed, infatti, il nuovo decreto ministeriale non esclude la possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi territoriali differenti dal decreto stesso, ma garantisce ai cittadini di poter stipulare contratti di locazione transitori subito senza dover attendere la eventuale sottoscrizione delle intese tra proprietari e inquilini.
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