Calcolo della soglia di anomalia: decremento percentuale o in valore assoluto?

Il Consiglio di Stato interviene sulle procedure di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 12/07/2020

Quando il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), prevede una complicata procedura per il calcolo della soglia di anomalia necessaria per la valutazione della congruità delle offerte.

Il calcolo della soglia di anomalia

Al fine di non rendere predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, sono previste diverse casistiche che possono essere riassunte nella seguente tabella:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4

NO

NO

Art. 97, comma 3-bis

5-9

SI

NO

Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14

SI

SI

Art. 97, comma 2-bis

oltre 15

SI

SI

Art. 97, comma 2

L'argomento calcolo soglia di anomalia post Sblocca Cantieri è stato oggetto di numerose pronunce della giustizia amministrativa, dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, soprattutto in merito alle modalità di calcolo previste dall’art. 97, comma 2, sulle quali sono stati evidenziati problemi applicativi connessi alla difficoltà di tradurre in formula algebrica la previsione descrittiva dei passaggi matematici previsti.

Il calcolo della soglia di anomalia: la sentenza del Consiglio di Stato

Ultimo intervento è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3974/2020 intervenuto in questo caso in merito ad una contesa che riguardava il valore del decremento da applicare alla prima soglia di anomalia per arrivare alla soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti.

Il calcolo della soglia di anomalia: la procedura per offerte di numero pari o superiore a 15

Nel caso di specie ci riferiamo ad offerte ammesse di numero pari o superiore a 15, in cui è necessario procedere nel seguente modo:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ed è proprio la lettera d) che ha creato problematiche applicative alle stazioni appaltanti che si sono suddivise tra chi applicava una decremento percentuale e chi una riduzione in valore assoluto (concetti completamente differenti che conducono a due soglie completamente diverse).

La procedura di calcolo descritta dal Consiglio di Stato

Rigettando il ricorso presentato avverso una decisione dei giudici di primo grado, il Consiglio di Stato ha definito puntualmente i passaggi per il calcolo della soglia di anomalia nei quali i primi 3 momenti risultano di facile applicazione.

La prima soglia, secondo quanto stabilito dalla lett. c) è calcolata come “somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lett. b)”. Essa è il risultato di un’addizione tra una media aritmetica - la quale, essendo i ribassi espressi in percentuale sulla base d’asta, è una percentuale - e lo “scarto medio aritmetico” che è, anch’esso, una percentuale.

Lo scarto medio aritmetico si ottiene, allora, per differenza tra i singoli ribassi che risultano superiori alla media dei ribassi e la media dei ribassi stessi. Esso, dunque, sta ad indicare di quanto eccedono rispetto alla media dei ribassi le offerte con ribasso superiore rispetto alla media. Quel che importa è che il minuendo dell’operazione di sottrazione richiesta dall’art. 97, comma 2, lett. d), la c.d. prima soglia, è un valore percentuale (e lo è in quanto omogeneo ai ribassi).

Il dubbio può essere agevolmente superato tenendo presente che il legislatore definisce il sottraendo come “valore percentuale pari al…”, ossia - ed è questo il punto decisivo - non è qui prescritta un’(altra) operazione matematica, ma è descritto il risultato di un’operazione i cui passaggi si rinvengono immediatamente dopo (“pari al…” equivale a “risultante da…”).

L’operazione per calcolare quel “valore percentuale” è la seguente: “…il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

Per stabilire il sottraendo occorre solamente compiere l’operazione imposta dal legislatore, la quale si articola nei seguenti passaggi:
a) calcolo della somma dei ribassi secondo le indicazioni della lett. a) già riportate;
b) calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma così ottenuta;
c) calcolo dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) infine “applicazione” del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di cui sopra (lett. a) allo scarto medio aritmetico ovvero effettuare il “calcolo percentuale” con la seguente formula:
Sc (scarto medio aritmetico) * prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi / 100.

Il valore così ottenuto costituisce il sottraendo; esso, per quanto, in precedenza detto, è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo descrive.

Nessun’altra operazione è richiesta; ottenuti, attraverso i passaggi descritti, il minuendo (la c.d. prima soglia) e il sottraendo (il “valore percentuale”), è possibile compiere la sottrazione e calcolare in questo modo la soglia di anomalia.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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