Cambio di destinazione d’uso e sanatoria edilizia: Necessari requisiti minimi di abitabilità

Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 291/2013 depositata in Segreteria il 15 ottobre 2013, ha ribadito quanto espresso con sente...

22/10/2013
Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 291/2013 depositata in Segreteria il 15 ottobre 2013, ha ribadito quanto espresso con sentenza n. 16689/2010 del TAR Campania in tema di correlazione tra i requisiti minimi di abitabilità e la domanda di sanatoria edilizia relativa ad un cambio di destinazione d’uso con opere da sottotetto ad abitazione civile.

Il concetto espresso è estremamente chiaro.
Se l’uso richiesto è quello abitativo, il locale per poter accedere alla sanatoria deve possedere necessariamente i requisiti minimi di abitabilità inerenti le altezze, requisiti mancando i quali l’opera non è in alcun modo sanabile e non esiste per l’amministrazione alcun margine di discrezionalità in proposito.
Non esiste, quindi, la necessità di vagliare ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego di sanatoria: l’abitabilità è sovrana su ogni altra richiesta.

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