Cancellazione delle tariffe professionali: Parere negativo del Senato e possibile incostituzionalità
La Commissione Giustizia del Senato, lo scorso 1 febbraio ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cos...
La Commissione Giustizia del Senato, lo scorso 1 febbraio ha
espresso parere favorevole alla conversione in legge del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle
"liberalizzazioni" con alcune condizioni tra le quali quella di
sopprimere integralmente l'articolo 9 relativo alle disposizioni
in materia di servizi professionali che ha cancellato le
tariffe professionali.
Il parere della commissione è negativo per tutti i commi dell'articolo 9 ed, in particolare per i commi 1, 2, 3 e 4 ed il parere definisce irragionevole la mancanza di norme transitorie con la vigenza immediata del decreto-legge e la contemporanea mancanza di pubblicazione dei parametri di riferimento previsti nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.
Nel parere viene, altresì, abbondantemente criticata l'obbligatorietà del preventivo dettagliato previsto al comma 2 per il fatto stesso che in molti casi, specialmente nella professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Tra l'altro il giudice dell'esecuzione del tribunale di Cosenza, Giuseppe Greco ha, richiamato espressamente l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, per sancire che "l'abrogazione delle tariffe forensi inibisce, allo stato, di liquidare le spese della presente procedura".
Il Magistrato del Tribunale di Cosenza con l'ordinanza 1 febbraio 2012 resa nel procedimento n. 5299/20111, ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali ma ha rinviato la determinazione delle stesse sollevando la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge 1/2012.
Di fatto, l'abolizione delle tariffe, la mancata emanazione del decreto relativo ai parametri indicati nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 1/2012 e la mancanza di norme transitorie genera un vuoto normativo che il giudice non può colmare con una pronuncia di equità che potrebbe portare ad evidenti discriminazioni in casi del tutto analoghi.
Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto, quindi, che i commi 1 e 2 del citato decreto-legge si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge.
In allegato il parere della Commissione giustizia del Senato e l'Ordinanza del Tribunale di Cosenza con cui viene sollevata la legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012.
Il parere della commissione è negativo per tutti i commi dell'articolo 9 ed, in particolare per i commi 1, 2, 3 e 4 ed il parere definisce irragionevole la mancanza di norme transitorie con la vigenza immediata del decreto-legge e la contemporanea mancanza di pubblicazione dei parametri di riferimento previsti nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.
Nel parere viene, altresì, abbondantemente criticata l'obbligatorietà del preventivo dettagliato previsto al comma 2 per il fatto stesso che in molti casi, specialmente nella professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Tra l'altro il giudice dell'esecuzione del tribunale di Cosenza, Giuseppe Greco ha, richiamato espressamente l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, per sancire che "l'abrogazione delle tariffe forensi inibisce, allo stato, di liquidare le spese della presente procedura".
Il Magistrato del Tribunale di Cosenza con l'ordinanza 1 febbraio 2012 resa nel procedimento n. 5299/20111, ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali ma ha rinviato la determinazione delle stesse sollevando la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge 1/2012.
Di fatto, l'abolizione delle tariffe, la mancata emanazione del decreto relativo ai parametri indicati nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 1/2012 e la mancanza di norme transitorie genera un vuoto normativo che il giudice non può colmare con una pronuncia di equità che potrebbe portare ad evidenti discriminazioni in casi del tutto analoghi.
Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto, quindi, che i commi 1 e 2 del citato decreto-legge si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge.
In allegato il parere della Commissione giustizia del Senato e l'Ordinanza del Tribunale di Cosenza con cui viene sollevata la legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012.
A cura di Gabriele
Bivona
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