Case mobili: Il Consiglio di stato sulla necessità di dimostrare prove sulla temporaneità

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1174 del 3 maggio 2018 respingono un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, p...

15/05/2018

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1174 del 3 maggio 2018 respingono un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da alcuni privati contro il provvedimento di un’amministrazione comunale di accertamento d’inottemperanza alle ordinanze di demolizione di manufatti edilizi abusivi e d’acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale.

L’ordinanza di demolizione si riferiva alla “installazione di casa mobile di dimensioni, stimate a vista di circa m. 3,50 x circa m. 7,00 di altezza circa m. 3,00”.

I ricorrenti sono consapevoli che l’articolo 3, lettera e.5), del D.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" abbisognevoli di assenso edilizio anche le “[…] case mobili […] che siano utilizzati come abitazioni”, ma sostiene che la casa mobile in argomento rientra fra le eccezioni previste dal medesimo articolo 3, lettera e.5), perché, come indicato nella disposizione, si tratterebbe di casa mobile diretta “a soddisfare esigenze meramente temporanee” ma non forniscono - come è invece loro onere - un sia pur minimo principio di prova di questa riferita mera temporaneità.

La sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto da noi affermato in un precedente articolo dove ricordavamo che l’articolo 3 del DPR 380/2001 al comma 1 lettera e.5) definisce come interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

In pratica, quindi, nei casi di carattere generale l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee deve essere effettuata come, per altro, indicato al progressivo 15 nella sezione II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, previo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del più volte citato DPR 380/2001.

Nel caso, invece, che tali manufatti siano  ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore possono essere effettuate come edilizia libera se tali strutture ricettive siano state, previamente, autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore e se, quindi per le stesse sia stata già rilasciata una SCIA unica così come previsto per l’attività individuata al progressivo 75 della Sezione I relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 e relativa alle strutture ricettive.

Tale possibilità è stata confermata nel Glossario di edilizia libera e, precisamente, al numero 52 ed, in pratica sembra che le strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico e per le quali sia stata presentata, dunque, una SCIA unica possono procedere all’installazione di tutti quei manufatti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera e5) del più volte citato DPR 380/2001.

Dalla lettura puntuale della citata lettera e5) è sembra chiaro che non sono definibili con interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili:

  • o che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • o che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Riteniamo, dunque, che se le strutture ricettive sono autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico con una SCIA, le stesse possono installare manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili senza alcun permesso di costruire come edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 e del decreto 2 marzo 2018.

A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata