Caso De Luca: l'ANAC se ne lava le mani
Non spetta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esprimere valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità di Vincenzo ...
Non spetta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
esprimere valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di
eleggibilità e di candidabilità di Vincenzo De Luca
candidato eletto, non ancora proclamato, alla carica di presidente
della Regione Campania alle ultime elezioni 31 maggio 2015.
Lo ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 46 del 17 giugno 2015 recante "Modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all'applicazione della medesima normativa", in risposta all'istanza presentata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle rivolta ad ottenere un parere in merito:
In riferimento al primo punto e al provvedimento di sospensione che secondo i parlamentari a 5 stelle precluderebbe a Vincenzo De Luca lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, l'ANAC ha precisato che si è già espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza 8 maggio 2015 n. 2590. Proprio per questo motivo, in presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetterebbe all'Autorità Nazionale Anticorruzione esprimere alcuna valutazione di merito.
In riferimento alle presunte ipotesi di conflitto di interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ANAC ha evidenziato che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella legge n. 215/2004 che individua (art. 2, comma 1) gli specifici casi di incompatibilità con lo svolgimento di cariche di governo. Ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate. Per tali motivi, anche in questo caso non spetta all'ANAC esprimersi perché si costituirebbe un'indebita invasione delle competenze dell'AGCM..
Sulla procedura da applicarsi ai fini dell'accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, anche in questo caso l'ANAC ha dichiarato la propria incompetenza in materia, ammettendo che l'adozione di tali misure è di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
Lo ha chiarito l'ANAC con la delibera n. 46 del 17 giugno 2015 recante "Modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all'applicazione della medesima normativa", in risposta all'istanza presentata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle rivolta ad ottenere un parere in merito:
- alla permanenza degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto di Salerno con decreto n. 6940 del 23 gennaio 2015, nei confronti dell'allora Sindaco dott. Vincenzo De Luca;
- al possibile conflitto di interessi nel quale si troverebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segretario nazionale del partito democratico, quale organo competente ad adottare il provvedimento che accerta la sospensione dall'incarico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- all'opportunità per l'ANAC di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 235/2012 in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, promosso dal TAR Campania-Napoli, sezione prima, con ordinanza del 30 ottobre 2014, n. 1801 (c.d. "Caso De Magistris").
In riferimento al primo punto e al provvedimento di sospensione che secondo i parlamentari a 5 stelle precluderebbe a Vincenzo De Luca lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, l'ANAC ha precisato che si è già espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza 8 maggio 2015 n. 2590. Proprio per questo motivo, in presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetterebbe all'Autorità Nazionale Anticorruzione esprimere alcuna valutazione di merito.
In riferimento alle presunte ipotesi di conflitto di interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ANAC ha evidenziato che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella legge n. 215/2004 che individua (art. 2, comma 1) gli specifici casi di incompatibilità con lo svolgimento di cariche di governo. Ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate. Per tali motivi, anche in questo caso non spetta all'ANAC esprimersi perché si costituirebbe un'indebita invasione delle competenze dell'AGCM..
Sulla procedura da applicarsi ai fini dell'accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, anche in questo caso l'ANAC ha dichiarato la propria incompetenza in materia, ammettendo che l'adozione di tali misure è di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
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