Cassazione: E' possibile installare ascensori in deroga alle distanze
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 agosto 2012, n. 14096, accogliendo il ricorso di una proprietaria che dopo aver fatto installare un ascensore nel c...
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 agosto 2012, n.
14096, accogliendo il ricorso di una proprietaria che dopo aver
fatto installare un ascensore nel cortile condominiale senza
osservare la distanza minima di tre metri dalle finestre di altri
proprietari, si era vista dare torto in Appello dopo aver vinto in
primo grado, ha stabilito che l'ascensore può ritenersi un
elemento necessario per l'abitabilità di un appartamento (a
prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati
da parte di persone portatrici di handicap) e dunque la sua
installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle
distanze minime.
La vicenda nasce a causa dell'installazione nel cortile del proprio condominio da parte di un condomino di un ascensore a distanza non legale e ritenuto dal condominio lesivo del decoro del fabbricato. Il condomino che aveva fatto installare nel cortile del proprio condominio l'ascensore aveva contestato, davanti al Tribunale, che l'opera era conforme alla normativa di cui alla L. n. 13 del 1989, che deroga alle distanze legali, e, che comunque, era stata autorizzata dall'assemblea condominiale. Il tribunale, sentito il consulente tecnico, riteneva che l'installazione non fosse lesiva del decoro architettonico.
Successivamente il Condominio si rivolgeva alla Corte d'Appello, chiedendo la rimozione dell'opera e il ripristino dello status quo ante. La Corte d'appello accoglieva la domanda del Condominio precisando che le norme delle distanze legali non potevano essere derogate, in quanto l'ascensore non poteva essere considerato impianto indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento.
Nella sentenza i giudici del "Palazzaccio" hanno ritenuto "apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie" l’asserzione della Corte di Appello di Catania secondo cui l'ascensore non può essere considerato un impianto indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento e, dunque, ad esso non possono applicarsi le norme derogatorie, rispetto alle distanze del codice civile, previste dalla legge n. 13/1989, volta all'eliminazione delle barriere architettoniche.
I giudici nella sentenza n. 14096/2012 hanno precisato, anche, che la Corte d’Appello "non sembra aver adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del Legislatore, l'installazione dell'ascensore o di altri congegni … idonei ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici". La Cassazione, interpretando la volontà del legislatore, precisa, anche, che gli ascensori sono diventati "funzionali ad assicurare la vivibilità dell'appartamento" al pari di luce, acqua e gas.
La vicenda nasce a causa dell'installazione nel cortile del proprio condominio da parte di un condomino di un ascensore a distanza non legale e ritenuto dal condominio lesivo del decoro del fabbricato. Il condomino che aveva fatto installare nel cortile del proprio condominio l'ascensore aveva contestato, davanti al Tribunale, che l'opera era conforme alla normativa di cui alla L. n. 13 del 1989, che deroga alle distanze legali, e, che comunque, era stata autorizzata dall'assemblea condominiale. Il tribunale, sentito il consulente tecnico, riteneva che l'installazione non fosse lesiva del decoro architettonico.
Successivamente il Condominio si rivolgeva alla Corte d'Appello, chiedendo la rimozione dell'opera e il ripristino dello status quo ante. La Corte d'appello accoglieva la domanda del Condominio precisando che le norme delle distanze legali non potevano essere derogate, in quanto l'ascensore non poteva essere considerato impianto indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento.
Nella sentenza i giudici del "Palazzaccio" hanno ritenuto "apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie" l’asserzione della Corte di Appello di Catania secondo cui l'ascensore non può essere considerato un impianto indispensabile per l'effettiva abitabilità dell'appartamento e, dunque, ad esso non possono applicarsi le norme derogatorie, rispetto alle distanze del codice civile, previste dalla legge n. 13/1989, volta all'eliminazione delle barriere architettoniche.
I giudici nella sentenza n. 14096/2012 hanno precisato, anche, che la Corte d’Appello "non sembra aver adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del Legislatore, l'installazione dell'ascensore o di altri congegni … idonei ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici". La Cassazione, interpretando la volontà del legislatore, precisa, anche, che gli ascensori sono diventati "funzionali ad assicurare la vivibilità dell'appartamento" al pari di luce, acqua e gas.
A cura di Gabriele
Bivona
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