Cassazione: Indebita compensazione con il modello F24
La condotta del contribuente per effetto dell’utilizzo di crediti non spettanti, si perfeziona al momento della presentazione del modello F24
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32686, del 23 novembre 2020 è stato stabilito che il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale. Ciò, a differenza del reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, in cui, invece, il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva.
Utilizzazione nel modello F24 di credito non spettanti
Nel caso, invece, di utilizzazione di crediti non spettanti all’interno del Modello F24 la Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento, precisa che “il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.
Natura di reato istantaneo
La decisione della Corte, quindi, ribadisce, quindi, la natura
di reato istantaneo dell'indebita compensazione, ex
articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000: il delitto, quindi,
si perfeziona al momento dell’invio o della presentazione del
modello F24 all’istituto di credito convenzionato cui è stata
conferita la delega, ex articolo 19, Dlgs n. 241/1997.
È proprio la condotta di “compensazione” (che, per essere
penalmente rilevante, deve essere per un importo annuo superiore a
cinquantamila euro) che caratterizza la figura delittuosa, omissiva
propria, e che rappresenta il discrimen rispetto alla
fattispecie di omesso versamento, prevista dal precedente articolo
10-ter, Dlgs n. 74/2000: non basta, in sostanza, un mero
omesso versamento per configurare il delitto ex articolo
10-quater, Dlgs n. 74/2000, ma occorre che lo stesso
risulti giustificato da una compensazione tra importi dovuti
all'erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti
o inesistenti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza 23/11/2020IL NOTIZIOMETRO