Cassazione: Indebita compensazione con il modello F24

La condotta del contribuente per effetto dell’utilizzo di crediti non spettanti, si perfeziona al momento della presentazione del modello F24

di Redazione tecnica - 08/01/2021

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32686, del 23 novembre 2020 è stato stabilito che il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale. Ciò, a differenza del reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, in cui, invece, il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva.

Utilizzazione nel modello F24 di credito non spettanti

Nel caso, invece, di utilizzazione di crediti non spettanti all’interno del Modello F24 la Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento, precisa che “il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.

Natura di reato istantaneo

La decisione della Corte, quindi, ribadisce, quindi, la natura di reato istantaneo dell'indebita compensazione, ex articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000: il delitto, quindi, si perfeziona al momento dell’invio o della presentazione del modello F24 all’istituto di credito convenzionato cui è stata conferita la delega, ex articolo 19, Dlgs n. 241/1997.
È proprio la condotta di “compensazione” (che, per essere penalmente rilevante, deve essere per un importo annuo superiore a cinquantamila euro) che caratterizza la figura delittuosa, omissiva propria, e che rappresenta il discrimen rispetto alla fattispecie di omesso versamento, prevista dal precedente articolo 10-ter, Dlgs n. 74/2000: non basta, in sostanza, un mero omesso versamento per configurare il delitto ex articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000, ma occorre che lo stesso risulti giustificato da una compensazione tra importi dovuti all'erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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