Catasto e Agevolazioni: i chiarimenti delle Entrate nella circolare 27/E
Agevolazioni “prima casa”, rendita “imbullonati”, compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i pr...
Agevolazioni “prima casa”, rendita “imbullonati”, compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i principali argomenti contenuti nella circolare 13 giugno 2016, n. 27/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto.
La circolare, suddivisa in 5 sezioni, tratta nel dettaglio i seguenti argomenti:
- Tematiche catastali
Fabbricati collabenti
Fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione
Telefonia mobile e impianti eolici
Processi di revisione della rendita catastale ex comma 335
Rendita autonoma per gli “imbullonati”
Impianti di risalita
Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali - Contratti di locazione
La solidarietà nella registrazione
Nuova registrazione e ravvedimento operoso
Proroga tacita del contratto di locazione - Compravendite
Mancata vendita dell’immobile entro l’anno
Trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie
Agevolazione “prima casa”
Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi e impresa di costruzione
Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi di abitazioni e tipo di contratto - Leasing abitativo
Leasing abitativo, quando va verificata l’età
Detrazione dei canoni di leasing di abitazioni e spese accessorie - Detrazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico,
bonus mobili
Bonus mobili per casa comprata ristrutturata
Beni significativi
Entriamo nel dettaglio di alcuni chiarimenti forniti.
Rendita autonoma per gli “imbullonati”
L'art. 1, comma 22 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto per i cosiddetti “imbullonati”, a decorrere dall'1 gennaio 2016, che gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. La domanda posta all'Entrate riguarda la rendita del fabbricato della parte relativa all’impianto fotovoltaico insito sul tetto (non integrato). In particolare, è stato chiesto se a seguito della procedura Docfa per la rideterminazione della rendita, è necessario procedere all’accatastamento individuale autonomo dell’impianto e, in caso positivo, a quali condizioni avviene. Le Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, a decorrere dall'1 gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
Agevolazione prima casa e mancata vendita dell’immobile entro l’anno
In riferimento alla agevolazioni previste per la prima casa e l'inottemperanza dell’obbligo di alienazione dell’immobile pre-posseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all’imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30%. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, l’istante potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso ed ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione.
Sempre in riferimento all'agevolazione prima casa, è stato chiesto se questa può essere fruita anche da un soggetto già proprietario nel comune di una casa non acquistata con l’agevolazione che intende effettuare l’acquisto di una abitazione sita nel medesimo comune, impegnandosi a vendere entro un anno la casa preposseduta. Le Entrate hanno risposto in questo caso non è possibile beneficiare di tali agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile pre-posseduto.
Leasing abitativo e verifica dell’età
L’articolo 1, comma 82, della legge di Stabilità 2016 introduce
una detrazione del 19% delle spese sostenute in relazione ai
contratti di leasing abitativo alle condizioni già previste per la
detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari,
nonché per quanto pagato a fronte dell’esercizio dell’opzione
finale per il riscatto dell’immobile.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione in parola è
diverso in relazione all’età. In particolare: per i giovani che
alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la
detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri
accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un
importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000
euro; per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del
contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono
riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e,
dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per
il prezzo di riscatto. Il requisito anagrafico, cosi come quello
reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.
Bonus mobili e ristrutturazione edilizia
Le Entrate hanno ribadito che tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione sono inclusi anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO