Cause da esclusione: cosa succede in caso di violazioni fiscali definitivamente accertate?
Qualora l’Agenzia delle Entrate attesti a carico del concorrente ad una gara violazioni fiscali "definitivamente accertate", la stazione appaltante non ha al...
Qualora l’Agenzia delle Entrate attesti a carico del concorrente ad una gara violazioni fiscali "definitivamente accertate", la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione.
Lo ha chiarito la Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 71 del 19 marzo 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato dal concorrente ad una gara che era stato escluso in sede di verifica dell’insussistenza delle fattispecie comportanti, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), l’esclusione dalla gara.
I fatti
Ad una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) la ricorrente si classificava al primo posto. Dopo verifica della cause da esclusione, la stazione appaltante ne disponeva l'esclusione per carenza dei requisiti di regolarità fiscale. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto documentazione che attestava a carico del concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate. A questa era seguita la disposizione di esclusione da parte della stazione appaltante.
Il ricorso
In sede di ricorso il concorrente aveva impugnato il provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti di regolarità fiscale richiesti dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, argomentando in ordine alla erroneità degli atti dell’Agenzia delle Entrate sui quali si basa l’impugnato provvedimento di esclusione. A questo era seguito il deposito in atti dell’atto di citazione per querela di falso proposta avverso l’attestazione del direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo la sospensione del giudizio.
Alla richiesta di sospensione del giudizio si è opposta la stazione appaltante che ha insistito per la pronuncia sul ricorso, invocando la previsione di cui al comma 2 del citato art. 77 c.p.a. che prevede che “Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento dal quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”.
La decisione del TAR
I giudici del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa hanno confermato la tesi della stazione appaltante per la quale la causa può essere definita indipendentemente dall’esito della querela di falso proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, atteso che, poiché la fornitura oggetto di appalto è già stata interamente eseguita dalla ditta classificatasi seconda in graduatoria, in capo alla ricorrente residua soltanto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione emanato dal Comune ai fini del risarcimento in via equitativa del danno subito.
A tal fine, però, non rileva l’esito della querela di falso proposta dinanzi al Tribunale civile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a quella sede, atteso che non è dato raffigurare in capo al Comune stesso alcuna responsabilità in ordine all’esclusione dalla gara della ricorrente. La censura di difetto di istruttoria per errata valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4 del D. lgs. n. 50/2016 attiene ad un’ipotesi di illegittimità derivata da atti presupposti, non impugnati, emanati dall’Agenzia delle Entrate, soggetto terzo non coinvolto nel contenzioso con la stazione appaltante.
È pacifico in giurisprudenza che i documenti rilasciati dalle Autorità competenti in ordine alla posizione delle ditte concorrenti alle gara pubbliche con riferimento al pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso.
Qualora l’Agenzia delle Entrate attesti a carico del concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione. Da qui è preclusa la possibilità di ravvisare la sussistenza di responsabilità di sorta nell’operato della stazione appaltante che, anzi, diligentemente, si è premurata di chiedere ed ottenere dall’Agenzia delle Entrate l’espressa conferma che le inadempienze fiscali riscontrate ed attestate dalla stessa fossero connotate dal requisito della definitività.
L’eventuale esito favorevole della querela di falso proposta dinanzi al Tribunale civile di Salerno non lascerà la ricorrente priva di tutela per quanto attiene alla richiesta risarcitoria, potendo ben far valere in tal caso le proprie ragioni dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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