Cedolare secca per locali commerciali: L’erede subentra nel vecchio regime?
L’erede acquisisce l’insieme dei rapporti patrimoniali del de cuius, compresi i contratti di locazione di immobili non abitativi, e potrà optare per il regim...
L’erede acquisisce l’insieme dei rapporti patrimoniali del
de cuius, compresi i contratti di locazione di immobili
non abitativi, e potrà optare per il regime fiscale di favore se
era già in essere alla data del decesso del locatore, fino quando
siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma. Questa, in
sintesi, la risposta n. 297 del 22 luglio 2019 fornita
dall’Agenzia delle Entrate.
Quesito - A interpellare l’Agenzia sono i figli di
un proprietario di tre immobili commerciali categoria C/1, concessi
in locazione. A seguito del decesso del padre, i contratti di tali
unità locate sono stati ceduti in usufrutto in misura del 100% alla
madre, come da testamento olografo.
Ebbene, i figli vogliono sapere se i contratti di affitto possano
usufruire del regime di cedolare secca, previsto dall’art. 1, comma
59 della legge n. 145/2018, in virtù della cessione dei contratti
stessi alla vedova usufruttuaria.
Risposta - La disposizione richiamata,
ricorda l’Agenzia, prevede che “Il canone di locazione relativo
ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità
immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le
relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito
fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con
l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai
contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15
ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i
medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
Sebbene il regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%, sia
stato esteso anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti
di locazione, effettuata nel 2019, relativi a immobili ad uso
commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e
botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità
immobiliari C/1), ad opera dell’articolo 3 del Dlgs. n. 23/2011,
per chiarire il dubbio degli istanti bisogna verificare se il
proprietario ne avesse diritto al momento del decesso.
In effetti, il locatore non aveva il diritto all’opzione, poiché,
come citato nell’ultimo periodo della norma, l’applicazione della
cedolare è preclusa ai contratti stipulati nel 2019, a patto che
alla data del 15 ottobre 2018 non risulti già in essere per lo
stesso immobile e tra gli stessi soggetti un contratto non scaduto,
interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Ciò detto, anche l’erede, che subentra nell’insieme dei rapporti
patrimoniali del de cuius compresi i contratti di
locazione, non potrà optare per il regime della cedolare secca fino
a quando i relativi contratti di locazione non soddisfino i
requisiti richiesti dalla norma.
Nello specifico, se la scadenza naturale di uno dei contratti cade
nel corso del 2019, l’erede potrà optare per il regime fiscale
agevolato in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di
locazione: la proroga, infatti, viene considerata come un contratto
di affitto stipulato nel corso del 2019.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
Documenti Allegati
Risposta n. 297 del 22 luglio 2019IL NOTIZIOMETRO